6 Novembre 2017
Con i servizi web “Fai D.A. te”le cartelle si rottamano a Km 0
Attualità
Con i servizi web “Fai D.A. te”
le cartelle si rottamano a Km 0
La definizione agevolata viaggia in rete non soltanto per le nuove domande, ma anche per chi è stato riammesso alla procedura e per i respinti che aspirano alla promozione
Una svolta in termini non solo di tempo, anche perché davanti al pc è possibile avere a disposizione tutti gli strumenti utili per chiudere, in modo semplice e agevolato, i propri conti in sospeso: “Fai D.A. te”, infatti, è raggiungibile dall’area libera del portale dell’Agente della riscossione, sena necessità di pin e password.
La “scorciatoia” verso la rottamazione bis
Per le istanze riguardanti i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 è sufficiente cliccare sul link presente nella pagina dedicata alla definizione agevolata 2017 e compilare il modulo che appare sullo schermo. Dopo aver inserito i dati anagrafici, è necessario indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Il servizio, poi, richiede di inserire i riferimenti alle cartelle o agli avvisi che si vogliono “rottamare” e di allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Dopo aver visionato il riepilogo dei dati, sarà possibile indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Infine, inviare.
Nella stessa pagina del sito, come anticipato, si può vedere l’elenco delle cartelle rottamabili: uno strumento utile, perché alcune cartelle del 2017 potrebbero non essere ancora state notificate e quindi il contribuente potrebbe non esserne a conoscenza.
Anche i respinti possono fare D.A. sé
I contribuenti che si sono visti rifiutare la domanda di adesione alla definizione agevolata 2016, perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016, possono presentare una domanda di regolarizzazione (modello DA-R) utilizzando il servizio “Fai D.A. te”. Innanzitutto, si può ottenere la comunicazione delle somme dovute, già ricevuta in occasione della risposta negativa. In questo caso, bisogna accedere alla sezione dedicata alla “regolarizzazione delle istanze respinte”. Da qui è anche possibile compilare e inviare la domanda di regolarizzazione delle istanze respinte.
E, per i ritardatari, ecco i bollettini on line
Nuovo servizio online anche per chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017. Da oggi si può richiedere, sempre allegando i documenti di riconoscimento, la copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento, accedendo nell’apposita sezione dedicata alle “rate scadute e nuovo termine al 30 novembre”.
pubblicato Lunedì 6 Novembre 2017

Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Giugno 2025
Acconti Irpef a tre aliquote, il decreto di aprile è legge
È in Gazzetta ufficiale la legge n. 86/2025 di conversione, senza modifiche, del Dl n.
Normativa e prassi 20 Giugno 2025
Assistenza farmaceutica e Ssn: l’Iva nel sistema di remunerazione
Il nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2024, seppur articolato e costruito in funzione della sostenibilità del Ssn e del supporto alle farmacie a basso reddito, rimane nell’ambito delle operazioni imponibili ai fini Iva.
Normativa e prassi 20 Giugno 2025
Versamento contributi Enpaia: via libera a cinque causali
Con la risoluzione n. 44/E di oggi, 20 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce cinque nuove causali contributo che permettono agli addetti e agli impiegati in agricoltura iscritti all’Enpaia (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura) di versare i contributi destinati al loro istituto di previdenza e assistenza tramite il modello F24.
Normativa e prassi 20 Giugno 2025
Maggiori acconti addizionale Ires, i codici tributo per gli intermediari
Istituiti, con la risoluzione n. 43/E del 20 giugno 2025, i codici tributo “2043” e “2044” per consentire agli intermediari finanziari di pagare i maggiori acconti dell’addizionale Ires, (articolo 1, comma 65, legge n.