Sonia Angeli
29 Maggio 2017
Dati liquidazioni periodiche Iva: l’Agenzia dirime gli ultimi dubbi
Attualità
Dati liquidazioni periodiche Iva:
l’Agenzia dirime gli ultimi dubbi
Le risposte ai quesiti pervenuti nelle scorse settimane rese note su internet, raggruppate in un unico file, per consentire agli interessati di compilare correttamente la comunicazione
L’adempimento è stato introdotto dal Dl 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017), che, in materia di Iva, ha abrogato l’invio annuale dello “spesometro” e previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuove comunicazioni: quella dei dati delle fatture emesse e ricevute e quella dei dati delle liquidazioni periodiche.
In riferimento a quest’ultima, con il provvedimento 27 marzo 2017, l’Agenzia delle entrate ha approvato il relativo modello. Pubblicate adesso, sul sito delle Entrate, una raccolta di faq, per dirimere alcuni dubbi sulla sua compilazione.
- Nel rigo VP8 va indicato l’intero importo del credito del periodo precedente, al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva Tr, e non solo la quota utilizzata in detrazione.
- Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni passive per le quali è debitore dell’imposta (acquisti intracomunitari od operazioni soggette al reverse charge); per esse, deve indicare l’imponibile nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (se detraibile). Invece, il cedente o prestatore deve includere nel rigo VP2 anche l’imponibile delle operazioni attive per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario/committente.
- Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo (articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972) vanno inserite nella comunicazione del trimestre in cui sono registrate.
- L’imponibile relativo alle operazioni attive con Iva a esigibilità differita va ricompreso nel rigo VP2 relativo al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa imposta deve essere inclusa nel rigo VP4 del mese/trimestre nel quale si verifica l’esigibilità dell’imposta.
- In presenza di due attività (una con liquidazioni mensili, l’altra con periodicità trimestrale), se la liquidazione trimestrale viene anticipata per compensare il relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre, deve essere compilato un unico modulo e l’eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.
- Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 di gennaio l’intero credito dell’anno precedente, se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Lo stesso andrà indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, quando il contribuente vorrà usarlo. In ogni caso, il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione tramite F24 non va mai esposto nel rigo VP9.
- Se nel rigo VP9 del modulo di gennaio viene indicato tutto il credito dell’anno precedente, l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di quel mese va riportata nel rigo VP8 del modulo di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9 (credito dell’anno precedente).
- Se si vuole estromettere dalla contabilità Iva (ad esempio, per utilizzarlo in compensazione tramite F24) una quota o l’intero ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente, occorre indicare l’importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-”.
- Nel quadro VP non devono essere indicati i versamenti, neppure quelli effettuati tardivamente avvalendosi del ravvedimento operoso. L’unica eccezione è rappresentata dai versamenti relativi all’Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, da riportare nel rigo VP10.
- In caso di fatture emesse in regime di split payment, il cedente o prestatore deve compilare la comunicazione riportando l’imponibile nel rigo VP2, senza considerare l’imposta nel rigo VP4.
- Se in un determinato trimestre non è stata effettuata alcuna operazione, né attiva né passiva, da indicare nel quadro VP, non sussiste l’obbligo di presentare la comunicazione. La stessa, invece, è dovuta se occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Analogamente, il contribuente con liquidazioni mensili può non includere nella comunicazione i moduli relativi ai mesi in cui non effettua operazioni, a meno che non debba evidenziare il riporto del credito proveniente dal mese precedente.
- Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da Iva ex articolo 74, comma 1, Dpr 633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi “monofase” devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano l’imponibile già al netto della riduzione spettante).
- Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura (articolo 34, Dpr 633/1972) a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5.
- È possibile inviare comunicazioni successive alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario (la comunicazione successiva sostituisce quelle trasmesse precedentemente).
- L’Iva a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro deve essere comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14.
- Le pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 solo l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività commerciali; tali fatture concorrono alla liquidazione periodica Iva e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo.Invece, le fatture per acquisti effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali non vanno incluse nella comunicazione e la relativa Iva è versata con le modalità dettate dalla risoluzione 15/2015.
pubblicato Lunedì 29 Maggio 2017
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