9 Gennaio 2026
Focus sugli aggiornamenti ai principi contabili nazionali
Tra i chiarimenti forniti viene specificato che il bene acquistato entra in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata
Lo scorso dicembre, l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, in linea con il periodico aggiornamento degli standard, per adattarli alla prassi societaria e per chiarire alcuni dubbi interpretativi.
Gli emendamenti sono applicabili ai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma anticipabili anche ai bilanci relativi al 2025, e riguardano i seguenti principi contabili.
- Oic 13 – rimanenze, Oic 16 – immobilizzazioni materiali, e Oic 24 – immobilizzazioni immateriali
L’Organismo italiano di contabilità ha ricevuto una richiesta di chiarimento su come contabilizzare, nel bilancio della società acquirente, contratti che prevedono l’acquisto di un bene e il diritto di rivendere il bene al venditore dopo un determinato periodo di tempo a un prezzo predeterminato.
In particolare, è stato chiesto di chiarire se applicabile, in via simmetrica, la disciplina dell’Oic 34 delle vendite con opzione di riacquisto, in base alla quale, in linea con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, una società rileva i ricavi solo quando è ragionevolmente certa che il bene venduto non sia restituito o riacquistato dal venditore.
I principi contabili Oic 13, Oic 16 e Oic 24 sono stati emendati per specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio (tra le rimanenze, le immobilizzazioni materiali o i beni immateriali) solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.
Tale approccio, oltre a essere coerente con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici previsto dall’Oic 34, evita di avere lo stesso bene iscritto tra le attività di due società distinte.
Pertanto, nel caso di acquisti con opzione di rivendita, l’acquirente dovrà valutare la probabilità che l’opzione venga esercitata. Se l’acquirente è ragionevolmente certo che l’opzione di rivendita non sarà esercitata, allora l’operazione è contabilizzata come un’operazione di acquisto. Se non vi è tale ragionevole certezza, oppure vi è l’obbligo di rivendita, l’operazione è contabilizzata come segue:
- se il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di rivendita, l’operazione ha natura finanziaria e pertanto l’acquirente iscrive un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale e i relativi proventi finanziari per competenza
- se il prezzo di acquisto è superiore al prezzo di rivendita, l’acquirente iscrive un credito pari al prezzo di rivendita del bene e un risconto attivo per la differenza (positiva) tra l’importo pagato ed il prezzo di rivendita. Il risconto è rilasciato per competenza a conto economico.
- Oic 24 – immobilizzazioni immateriali Gli emendamenti riguardano il tema degli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi.
A seguito della pubblicazione della bozza dell’Oic 34 – ricavi, è stato fatto presente che, in taluni casi di cessione di licenze, potrebbe venir meno la correlazione tra ricavi e costi relativi allo sfruttamento del bene immateriale. Ciò avviene quando i ricavi da cessione di licenze sono più rilevanti nei primi anni di vita utile del bene immateriale (ad esempio, i diritti di sfruttamento di un film), mentre i relativi ammortamenti sono rilevati in quote costanti. Ciò produrrebbe utili più elevati nei primi anni di vita utile del bene immateriale e perdite in quelli successivi, con l’esigenza di dover valutare se rilevare delle svalutazioni ai sensi dell’Oic 9 – svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Il problema, dunque, si pone in relazione alla scelta del criterio di ammortamento da applicare alla licenza iscritta tra le immobilizzazioni immateriali. L’Oic 24, al paragrafo 63, prevede tre criteri di ammortamento applicabili: a quote costanti, decrescenti e metodo per unità di prodotto. Lo stesso principio contabile, nel rispetto del postulato della prudenza, nega la possibilità di applicare un criterio di ammortamento a quote crescenti e di correlare la quota di ammortamento ai ricavi prodotti. Il metodo più prudente è quello a quote decrescenti, che ammortizza la maggior parte del costo nel primo periodo della vita utile del bene; solo in questo caso la determinazione dell’ammortamento sulla base dei ricavi non rappresenta una deroga al postulato della prudenza, bensì un criterio per stimare l’effettivo utilizzo dell’immobilizzazione immateriale.
Di conseguenza, l’Oic ha modificato il paragrafo 63 dell’Oic 24 per chiarire che nel caso in cui la società applichi il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentano un’approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale, è ammesso commisurare le quote di ammortamento ai ricavi.
- Oic 25 – imposte sul reddito
È stato chiesto all’Organismo italiano di contabilità di chiarire se l’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta debba essere rilevata a conto economico o in riduzione del patrimonio netto.
Le leggi di rivalutazione consentono alle imprese di rivalutare i beni dell’attivo in contropartita di una riserva di patrimonio netto. Sotto il profilo fiscale, queste leggi sovente prevedono:
- da un lato, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nell’attivo dietro pagamento di una imposta sostitutiva
- dall’altro lato, il riconoscimento fiscale della riserva di rivalutazione dietro pagamento di un’altra imposta sostitutiva.
Gli emendamenti pubblicati prevedono che l’imposta sostitutiva vada rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva.
A completamento è stato inoltre specificato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.
In particolare, viene stabilito che, se tali imposte sono state stanziate, esse vanno riversate in contropartita al debito per imposta sostitutiva.
Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e sono imputati al conto economico.
- Oic 31 – fondi rischi ed oneri e Oic 16 – immobilizzazioni materiali
L’Organismo ha ricevuto, infine, una richiesta di chiarimento relativa alla classificazione degli effetti di attualizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione.
In particolare, veniva chiesto se tali effetti di attualizzazione andassero rilevati nella classe C del conto economico, considerata la natura finanziaria dell’attualizzazione, oppure nella classe B, al pari di qualunque altra componente degli accantonamenti.
Poiché gli effetti di attualizzazione derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione, essi presentano natura finanziaria. Tuttavia, trattandosi di effetti che non derivano da un finanziamento in senso stretto, è opportuno distinguerli dagli altri proventi o oneri di natura finanziaria.
In considerazione dell’articolo 2423-ter del codice civile, comma 3, in base al quale “Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425”, l’emendamento prevede di classificare gli aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, all’interno della classe C di conto economico, nella voce ad hoc “17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.
Visto, poi, che la contabilizzazione di tali effetti è menzionata anche nell’Oic 16 – immobilizzazioni materiali, per coerenza è stato modificato anche tale principio contabile.
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