Normativa e prassi

7 Ottobre 2025

Imposta sui servizi digitali: pronto il codice per l’acconto

Istituito un nuovo identificativo per consentire l’adempimento in due distinti momenti, introdotto dall’ultima legge di bilancio, e ridenominato quello già in uso per il versamento in un’unica soluzione

Con la risoluzione n. 55/E del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito, tra l’altro, un nuovo codice tributo: il “2703”. Questo consentirà il versamento dell’acconto relativo alla digital services tax: il tributo che grava sui ricavi derivanti da alcuni servizi digitali realizzati da imprese con una significativa presenza economica in Italia.

L’imposta sui servizi digitali, nota come digital services tax (Dst), è stata introdotta con la legge n. 145/2018 (articolo 1, commi da 35 a 50). Si tratta, in sostanza, di una misura fiscale che si pone l’obiettivo di tassare i ricavi generati da specifici servizi digitali, come la pubblicità online o l’intermediazione su piattaforme digitali.

Nel 2021, con un provvedimento direttoriale, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per il versamento dell’imposta, istituendo il codice tributo “2700” per il pagamento in un’unica soluzione tramite modello F24. Nel frattempo, con l’ultima legge di bilancio, la 207/2024 (articolo1, commi 21 e 22), la disciplina è stata modificata: ora il versamento della Dst avviene in due momenti distinti, un acconto da assolvere entro il 30 novembre dell’anno solare, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, e un saldo da pagare entro il 16 maggio dell’anno successivo.

Tanto premesso, per consentire l’adempimento differenziato, l’Agenzia delle entrate ha istituito, come detto, il codice tributo “2703” per l’acconto e, nello stesso tempo ha ridenominato il vecchio codice “2700”, quello che serviva per il pagamento in un’unica soluzione. Ora indica l’assolvimento del saldo della digital service tax.

Questi codici devono essere utilizzati nel modello F24 nella sezione “Erario”, indicando l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato da un rappresentante fiscale o da una società designata, occorre prestare attenzione ai seguenti campi nella sezione “Contribuente”:

  • Codice fiscale, quello del soggetto passivo
  • Codice fiscale del coobbligato, quello del rappresentante fiscale o della società designata
  • Codice identificativo, il “72”.

Per eventuali interessi e sanzioni in caso di ravvedimento operoso, si continuano a utilizzare i codici tributo già esistenti:

  • 2701per gli interessi
  • 2702 per le sanzioni.

I soggetti non residenti, privi di conto corrente presso istituti italiani, possono effettuare il versamento tramite bonifico bancario in euro a favore del Bilancio dello Stato:

  • IBAN: IT62J0100003245BE00000002PV
  • Causale: codice fiscale, codice tributo, anno di riferimento.
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