7 Ottobre 2025
Piattaforma idraulica antincendio, richiesta per la sicurezza senza Bollo
L’onere del versamento dell’imposta non sorge per la comunicazione obbligatoria da inviare all’Inail finalizzata alla conservazione e alla gestione dei dati del macchinario
La richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata da un ente pubblico all’Inail non sconta l’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di una comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio finalizzata alla conservazione di dati e non di una domanda relativa “alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” che invece integra il presupposto impositivo del Bollo. Il chiarimento arriva con la risposta n. 260 del 7 ottobre dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia sottolinea che l’istanza di immatricolazione in esame, per espressa disposizione ministeriale, è qualificata come una comunicazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro ed è finalizzata alla gestione di una banca dati di competenza dell’Inail (dm n. 111/2011). Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle indicate nell’allegato VII del Dlgs n. 81/2008, invia una comunicazione all’Inail per consentire la gestione della banca dati. L’istituto a sua volta assegna un numero di matricola all’apparecchio.
In linea generale l’Agenzia ricorda che è dovuta l’imposta nella misura di 16 euro per le “istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita’ montane e delle unità sanitarie locali, nonché’ agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell’indennità prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n.162”.
Considerato che l’Inail è un ente pubblico economico e non una amministrazione dello Stato, le istanze presentate all’Istituto rilevano, ai fini dell’imposta di bollo, solo se riguardano la “tenuta di pubblici registri” e sono tese a ottenere ”un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati”. In questi casi non si può applicare l’esenzione prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 e il pagamento del bollo grava sull’ente pubblico non economico.
Nel caso in esame, l’imposta di bollo non è dovuta considerato che si tratta di una comunicazione obbligatoria per la sicurezza e non di una domanda finalizzata ad ottenere il rilascio di certificati o l’emanazione di un provvedimento amministrativo.
In conclusione, l’imposta di bollo sulla domanda di immatricolazione della piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata dalla pa all’Inail non dovrà assolvere l’imposta di bollo per assenza del presupposto impositivo.
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