7 Ottobre 2025
Imposta sui servizi digitali: pronto il codice per l’acconto
Istituito un nuovo identificativo per consentire l’adempimento in due distinti momenti, introdotto dall’ultima legge di bilancio, e ridenominato quello già in uso per il versamento in un’unica soluzione
Con la risoluzione n. 55/E del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito, tra l’altro, un nuovo codice tributo: il “2703”. Questo consentirà il versamento dell’acconto relativo alla digital services tax: il tributo che grava sui ricavi derivanti da alcuni servizi digitali realizzati da imprese con una significativa presenza economica in Italia.
L’imposta sui servizi digitali, nota come digital services tax (Dst), è stata introdotta con la legge n. 145/2018 (articolo 1, commi da 35 a 50). Si tratta, in sostanza, di una misura fiscale che si pone l’obiettivo di tassare i ricavi generati da specifici servizi digitali, come la pubblicità online o l’intermediazione su piattaforme digitali.
Nel 2021, con un provvedimento direttoriale, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per il versamento dell’imposta, istituendo il codice tributo “2700” per il pagamento in un’unica soluzione tramite modello F24. Nel frattempo, con l’ultima legge di bilancio, la 207/2024 (articolo1, commi 21 e 22), la disciplina è stata modificata: ora il versamento della Dst avviene in due momenti distinti, un acconto da assolvere entro il 30 novembre dell’anno solare, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, e un saldo da pagare entro il 16 maggio dell’anno successivo.
Tanto premesso, per consentire l’adempimento differenziato, l’Agenzia delle entrate ha istituito, come detto, il codice tributo “2703” per l’acconto e, nello stesso tempo ha ridenominato il vecchio codice “2700”, quello che serviva per il pagamento in un’unica soluzione. Ora indica l’assolvimento del saldo della digital service tax.
Questi codici devono essere utilizzati nel modello F24 nella sezione “Erario”, indicando l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato da un rappresentante fiscale o da una società designata, occorre prestare attenzione ai seguenti campi nella sezione “Contribuente”:
- Codice fiscale, quello del soggetto passivo
- Codice fiscale del coobbligato, quello del rappresentante fiscale o della società designata
- Codice identificativo, il “72”.
Per eventuali interessi e sanzioni in caso di ravvedimento operoso, si continuano a utilizzare i codici tributo già esistenti:
- 2701per gli interessi
- 2702 per le sanzioni.
I soggetti non residenti, privi di conto corrente presso istituti italiani, possono effettuare il versamento tramite bonifico bancario in euro a favore del Bilancio dello Stato:
- IBAN: IT62J0100003245BE00000002PV
- Causale: codice fiscale, codice tributo, anno di riferimento.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Agosto 2026
Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio
Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.
Analisi e commenti 14 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico
Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.
Normativa e prassi 13 Agosto 2026
Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio
Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.
Analisi e commenti 13 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali
Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.