7 Marzo 2025
Tax credit Transizione 4.0 e 5.0, bussola sugli obblighi comunicativi
Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sul monitoraggio degli incentivi fiscali legati ai Piani Transizione 4.0 e 5.0. Per poter usufruire di questi crediti d’imposta, destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e le attività di ricerca e innovazione, le imprese devono infatti seguire una serie di obblighi comunicativi stabiliti dalla normativa vigente, introdotta dal Dl n. 39/2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024.
In particolare, a partire questa data i soggetti interessati devono comunicare preventivamente, e in modalità telematica, l’ammontare degli investimenti che intendono effettuare, includendo una stima di come il credito d’imposta sarà ripartito negli anni successivi. Una volta completato l’investimento, inoltre, è necessario aggiornare le informazioni fornite inizialmente.
Pertanto, se il contribuente ha completato l’investimento dopo il 30 marzo 2024, dovrà seguire la procedura di comunicazione preventiva e successiva comunicazione di completamento dell’investimento, anche se l’ordine relativo all’operazione è stato effettuato prima dell’entrata in vigore del decreto. È quanto emerge, in sintesi, dal contenuto della risposta n. 69, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso specifico, la richiesta di chiarimenti giunge da un contribuente che intende sapere quali modalità di comunicazione deve adottare, ai fini della fruizione del credito d’imposta, in merito a un investimento per il quale l’ordine giuridicamente rilevante è stato effettuato prima del 30 marzo 2024, ma la data di fatturazione, e quindi di realizzazione dell’investimento, è avvenuta successivamente a questa data.
Come di consueto, nell’esprimere il proprio parere, l’Agenzia propone per prima cosa un riepilogo della legislazione di riferimento. Le novità in tema di incentivi fiscali collegati ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 sono state introdotte con il Dl n. 39/2024. In particolare, l’articolo 6 del decreto ha previsto misure specifiche per il monitoraggio dei crediti d’imposta destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e attività di ricerca e innovazione.
Secondo le nuove disposizioni, le imprese devono comunicare preventivamente, in modalità telematica, l’ammontare degli investimenti che intendono effettuare, prevedendo la distribuzione del credito negli anni successivi. Inoltre, a investimento realizzato, la comunicazione va integrata con i dettagli finali dell’operazione.
Tali comunicazioni devono avvenire utilizzando i nuovi modelli approvati con decreto del Mimit del 24 aprile 2024 (che hanno sostituito gli allegati previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021), la cui trasmissione rappresenta un presupposto essenziale per la fruizione dei crediti d’imposta.
Riassumendo, ci sono delle differenze nelle modalità di comunicazione in base al periodo in cui vengono effettuati gli investimenti, se antecedente o meno alla data di entrata in vigore del Dl n. 39/2024. Nel dettaglio:
- per gli investimenti fatti tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024, l’impresa deve inviare solo una comunicazione di completamento dell’investimento
- per gli investimenti fatti dal 30 marzo 2024, l’impresa deve inviare prima una comunicazione preventiva con i dettagli dell’investimento e, successivamente, una comunicazione di aggiornamento quando il medesimo è stato completato.
Per poter utilizzare i crediti d’imposta in compensazione, l’adempimento di queste comunicazioni è obbligatorio. L’invio delle comunicazioni è necessario per attivare l’agevolazione, mentre la realizzazione dell’investimento deve essere completata per poterne usufruire del beneficio.
Pertanto, per quanto riguarda il caso specifico proposto dal contribuente, un’impresa che abbia effettuato un ordine di attrezzature il 17 gennaio 2024, con fatturazione avvenuta il successivo 17 aprile, ma abbia integrato gli acquisti nel ciclo produttivo il 6 maggio 2024, dovrà seguire la nuova procedura. Dato che l’investimento è stato completato dopo l’entrata in vigore del Dl n. 39/2024, infatti, dovrà prima inviare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell’investimento.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.