Normativa e prassi

7 Marzo 2025

Reddito agevolato del ricercatore, non rileva per le detrazioni familiari

Una ricercatrice, che nel 2022 si è trasferita in Italia dopo aver lavorato all’estero presso il Consiglio nazionale di ricerca, fruendo delle agevolazioni fiscali previste per docenti e ricercatori, potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge se la parte residua del reddito percepito per la professione svolta, da assoggettare a tassazione, è inferiore a 2840, 51 euro. Il chiarimento arriva con la risposta n. 67/2025 dell’Agenzia delle entrate.

La ricercatrice fa sapere che ha fruito della detassazione prevista per i docenti che hanno prestato servizio all’estero (articolo 44 del Dl n. 78/2010) e che nel 2022 si è trasferita in Italia e si è sposata. Considerato che, in applicazione di tale agevolazione, la residua parte del reddito soggetta alla tassazione è inferiore 2.840,51 euro, chiede se può essere considerata fiscalmente a carico del proprio coniuge (articolo 12 del Tuir). In sostanza ritiene che il reddito escluso dall’Irpef non vada computato per il calcolo dei familiari a carico.

L’Agenzia ricorda la disposizione sugli incentivi per docenti e ricercatori, di cui ha beneficiato la contribuente (articolo 44 del Dl n. 78/2010), che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai professionisti, con titolo di studio universitario, residenti all’estero, che hanno svolto documentate docenze presso enti di ricerca o università per almeno due anni e che rientrano a lavorare in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese.

Un’altra norma richiamata dall’Agenzia è l’articolo 12, comma 2 del Tuir, in tema di detrazioni per carichi di famiglia, che dispone “Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”.

L’Agenzia osserva inoltre che per i redditi sottoposti ad altri regimi agevolativi di favore, come il cosiddetto “forfetario” (articolo 1, commi 54 e ss. della legge n. 190/2014) o la cedolare secca sulle locazioni (articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011) è la norma stessa a indicare esplicitamente la loro rilevanza ai fini dei requisiti reddituali per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, mentre per l’agevolazione di cui ha goduto la contribuente non sussiste un analogo riferimento.

L’Agenzia, quindi, conclude che la quota di reddito esente da imposizione sulla base della richiamata disposizione per docenti ricercatori, non concorrendo alla formazione della base imponibile, non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare. Di conseguenza, considerando che il reddito complessivo della ricercatrice non supera i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, la stessa potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge e quest’ultimo potrà fruire delle detrazioni previste dall’articolo 12 del Tuir.

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