Normativa e prassi

7 Marzo 2025

Nuovo regime sugli impatriati, requisiti temporali differenziati

Un cittadino italiano che dopo quattro anni trascorsi all’estero rientrerà in Italia per lavorare con contratto a tempo indeterminato a partire da aprile 2025 presso un nuovo datore di lavoro potrà fruire del regime sugli impatriati a partire da tale data, a nulla rilevando la circostanza che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 lavorerebbe in smartworking o come frontaliero per l’attuale datore di lavoro estero. Chiaramente per il primo trimestre 2025 non potrà beneficiare dell’agevolazione considerando che la normativa prevede un periodo di permanenza all’estero maggiore, precisamente sei o sette periodi d’imposta, se con il trasferimento il datore di lavoro rimane lo stesso. È la sintesi della risposta n. 66/2025 dell’Agenzia.

L’Agenzia ripercorre il nuovo regime agevolativo a favore degli impatriati (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) secondo cui, entro il tetto di 600mila euro annui, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% se il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni e non è stato residente nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Nel caso in cui al rientro il datore/gruppo per il quale lavorava all’estero rimane lo stesso, la norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.

Fatte queste premesse l’Agenzia chiarisce, in merito al quesito principale, che il lavoratore impatriato potrà senz’altro applicare il nuovo regime per i redditi prodotti in Italia, a partire da aprile 2025, alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, non essendo pregiudizievole il fatto che nel primo trimestre dell’anno abbia lavorato per il datore di lavoro per cui era stato impiegato all’estero prima del rientro.

Il nuovo regime sugli impatriati, infatti, diversamente dal precedente regime, non prevede la sussistenza di un collegamento ”funzionale” tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia. Non è necessario quindi che al rientro sussistano i requisiti previsti dalla norma: tali requisiti possono maturare anche successivamente e il contribuente potrà applicare i benefici fiscali al ricorrere degli stessi.

In conclusione per i primi tre mesi del 2025 in cui continuerà a lavorare per il vecchio datore di lavoro non potrà fruire del nuovo regime in quanto manca il periodo minimo di permanenza all’estero pari a sei periodi d’imposta. Considerato invece che è stato fiscalmente residente all’estero per quattro periodi d’imposta, potrà accedere alle misure di favore per il reddito prodotto in Italia con il nuovo datore di lavoro a partire da aprile 2025.

In merito al secondo quesito formulato, volto ad appurare quali sono i requisiti di lavoro di elevata qualificazione o specializzazione richiesti dalla legge, l’Agenzia ricorda, come chiarito anche dalla circolare n. 9/2016, che lo strumento dell’interpello non può essere utilizzato per verificare e accertare la rilevanza di un fatto o di un requisito. Di conseguenza l’Agenzia non può stabilire se i titoli posseduti dal lavoratore danno accesso alla misura di favore.

Nuovo regime sugli impatriati, requisiti temporali differenziati

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