Normativa e prassi

21 Agosto 2024

“Documentazione nazionale” in italiano per attestare il transfer pricing

In materia di transfer pricing, e in particolare per l’assolvimento degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati da gruppi multinazionali nelle transazioni con imprese associate, la Documentazione Nazionale (o “Local file”) deve necessariamente essere redatta in lingua italiana. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 174 del 21 agosto 2024.

L’istanza si riferisce alla richiesta di una società multinazionale, rientrante tra i destinatari della disciplina del transfer pricing (ex articolo 110, comma 7, del Tuir). A questo proposito, nell’assolvere l’onere di documentare la relativa policy attuata all’interno del gruppo, la società ha predisposto il “Master file” e la “Documentazione Nazionale” con le modalità e nei termini previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 360494 del 23 novembre 2020.

La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati è tuttavia prodotta in lingua inglese, in quanto lingua ufficiale del gruppo multinazionale. Ma poiché nel caso in questione il provvedimento prevede che la “Documentazione Nazionale” debba essere redatta in lingua italiana (il solo “Master file” può essere presentato in una lingua diversa da quella locale), l’istante ha provveduto ad effettuare la sua traduzione, sostenendo quindi un specifico costo. La società ha quindi chiesto all’Agenzia se, oltre al Master file, sia possibile presentare in lingua inglese anche la Documentazione nazionale.

Rispondendo al quesito, l’Agenzia ricorda prima di tutto il contenuto dell’articolo 1, comma 6, del Dlgs n. 471/97 (modificato dall’articolo 15 del Dlgs n. 158/2015), nel quale viene specificato che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito del cosiddetto transfer pricing e da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non viene applicata alcuna sanzione se il contribuente, nel corso dell’attività istruttoria, consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel già menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

La disciplina in questione, quindi, non prevede un obbligo a carico del contribuente, ma un onere qualora scelga di aderire a tale facoltà in un’ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, il beneficio in termini di esimente sanzionatoria. Più in particolare, anche l’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale del 14 maggio 2018 (Linee Guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia (il già citato provvedimento n. 360494 del 2020), in cui si stabilisce che la documentazione idonea è costituita da un documento denominato “Master file” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale”. 

In merito al requisito linguistico, il provvedimento indica che i due documenti debbano essere redatti in lingua italiana, ma il “Master file” può anche essere presentato in lingua inglese. Come affermato anche dalla società interpellante, questa affermazione risulta peraltro coerente con le linee guida Ocse (capitolo 5, paragrafo 5.39) le quali, pur avvertendo che la redazione della documentazione in una lingua locale potrebbe comportare un aggravio in termini di tempistiche e costi di traduzione, afferma comunque che in materia di transfer pricing la lingua della documentazione debba essere stabilita dai legislatori nazionali dei singoli Stati.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che la questione rappresentata dall’istante per rafforzare la propria tesi, relativa alla Circolare n. 15 del 2021 (nella quale, al paragrafo 8.1, si precisa che ”gli allegati alla Documentazione Nazionale possono essere presentati anche in una lingua diversa dall’italiano”), non può essere interpretata come un implicito riconoscimento della facoltà di presentare in lingua diversa dall’italiano un documento che, per sua stessa natura, è destinato ad un contesto nazionale e le cui modalità di predisposizione sono state puntualmente dettate in sede di disciplina attuativa.

L’Amministrazione puntualizza che non assume rilevanza l’adesione del contribuente al regime di adempimento collaborativo, dal momento che quest’ultimo e le semplificazioni degli adempimenti tributari ad esso connesse non implicano la possibilità di disattendere specifici obblighi previsti dalla normativa vigente. 
In conclusione, l’Agenzia delle entrate afferma che in materia di transfer pricing il documento denominato “Documentazione Nazionale” deve essere presentato in lingua italiana.

“Documentazione nazionale” in italiano per attestare il transfer pricing

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