20 Agosto 2024
Adeguamento esistenze iniziali, fino al 30 settembre per versare
Tra le diverse novità introdotte dal decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 (decreto legge Omnibus), è presente la proroga al 30 settembre 2024 del termine per il versamento della prima delle due rate di pari importo previste per effettuare l’adeguamento delle esistenze di magazzino, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, articolo 1, comma 82).
Nella norma originaria, la prima scadenza era stata fissata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Il Dl n. 113 del 9 agosto scorso (in vigore dal 10 agosto, vedi: Decreto legge “omnibus”, numerose novità fiscali) stabilisce il differimento della prima rata per i soggetti per i quali il termine scadeva entro il 29 settembre. Inoltre si posticipa al 30 settembre 2024 anche il pagamento della seconda rata nell’eventualità in cui, in applicazione del differimento della prima tranche, il termine di versamento di quest’ultima risulti successivo a quello previsto per il versamento della seconda.
Infine, per i soggetti che hanno l’obbligo di approvare il bilancio entro il 29 settembre 2024 (relativamente all’esercizio in corso al 30 settembre 2023), viene introdotta la possibilità di effettuare la regolarizzazione delle esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024, riportandole alle scritture contabili dell’esercizio successivo.
Ricordiamo brevemente le regole di questo istituto. La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 78 e seguenti, legge n. 213/2023) ha previsto per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni (articolo 92 del Tuir) del periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. La regolarizzazione, che va indicata in dichiarazione, non presenta conseguenze sanzionatorie e il contribuente che intenda esercitare questa facoltà deve effettuare solamente il pagamento delle imposte dovute, versandole in due rate di pari importo.
Nel dettaglio, il costo di questa regolarizzazione è strettamente correlato alle due tipologie di adeguamento che il legislatore ha previsto: l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse oppure l’eliminazione di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi (vedi: Bilancio 2024 in pillole – 5 la regolarizzazione delle rimanenze).
Nel primo caso (iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse), il contribuente deve effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 18% da applicare al valore iscritto. L’imposta in questione sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive.
Nel secondo caso (eliminazione di valori), il contribuente deve effettuare il pagamento:
- dell’imposta sul valore aggiunto, calcolata applicando l’aliquota media (riferibile all’anno 2023) al totale che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività
- dell’imposta sostitutiva del 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente e il valore eliminato
A questo proposito, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione attraverso la pubblicazione del decreto del 24 giugno 2024 (vedi: Adeguamento esistenze iniziali, coefficienti di maggiorazione al via).
Come anticipato, quindi, gli indici approvati dal Mef vanno utilizzati per determinare l’Iva e le imposte sostitutive di Irpef, Ires e Irap dovute proprio nel caso di eliminazione delle rimanenze di magazzino.
I codici tributo da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino, invece, sono stati approvati con la risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024 (vedi articolo: Adeguamento delle rimanenze, pronti i codici tributo per l’F24).
Gli identificativi in questione devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
Infine, ricordiamo che i valori risultanti dalle variazioni effettuate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
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