7 Maggio 2024
Pubblicità su quotidiani e periodici, l’elenco degli ammessi al bonus 2024
Disponibile in rete, sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, l’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate dei richiedenti il credito di imposta per le campagne pubblicitarie incrementali realizzate o da realizzare su quotidiani e periodici anche online nel 2024. La lista riporta i nominativi dei soggetti che hanno “prenotato” il bonus, la somma teoricamente fruibile da ciascuno e la percentuale provvisoria di riparto.
Il contributo poteva essere prenotato, dal 1° marzo al 2 aprile 2024, tramite comunicazione telematica dei dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno in corso, attraverso la piattaforma informatica disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dagli interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (vedi articolo “Bonus pubblicità 2024 al via: un memo, per non perderlo”).
Il beneficio, previsto dall’articolo 57-bis, Dl n. 50/2017, dopo la parentesi “Covid”, ha nuovamente vincolato il bonus ai maggiori investimenti e ha ristretto il perimetro applicativo della misura alla pubblicità sulla stampa su carta o digitale. Il contributo consiste, attualmente, in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti a condizione che l’ammontare complessivo superi di almeno l’1% quelli, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente.
Possono usufruire del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, fino all’esaurimento delle risorse disponibili (30 milioni di euro) e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.
Superato il primo step che consisteva nella prenotazione del bonus, i potenziali beneficiari, iscritti nell’elenco pubblicato oggi, per usufruire del contributo, dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato (2024). Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “6900”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.