Normativa e prassi

8 Maggio 2024

Aiuti di Stato non registrati, come rimediare alle anomalie

Definite, con il provvedimento firmato ieri, 7 maggio 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.

Ricordiamo infatti, che l’Agenzia delle entrate gestisce i cosiddetti aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” previsti dall’articolo 10 del Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 115/2017), provvedendo all’iscrizione massiva nei Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

La comunicazione
Le Entrate, dunque, mettono al corrente gli interessati delle incoerenze riscontrate nelle dichiarazioni, in merito agli aiuti ricevuti, tramite una comunicazione in cui sono indicati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta
  • data e protocollo delle dichiarazioni interessate
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni che hanno impedito l’iscrizione nei registri Rna, Sian e Sipa.

La segnalazione è trasmessa tramite Pec ai contribuenti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti. In mancanza di una casella di posta elettronica certificata, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili anche nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance” del “Cassetto fiscale” dell’interessato, accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

Come chiedere o fornire informazioni all’Agenzia
Il contribuente può chiedere, direttamente o tramite intermediari autorizzati, ulteriori informazioni riguardo alle incongruenze riscontrate o fornire nuovi elementi che giustifichino l’anomalia rilevata dal Fisco o, ancora, segnalare inesattezze presenti nei dati indicati nella comunicazione. Le modalità con cui rispondere alla nota sono indicate nella comunicazione stessa. Il provvedimento precisa che la casella Pec da cui è arrivata la comunicazione non è abilitata a ricevere messaggi in entrata: in sintesi, non è possibile inviare eventuali segnalazioni all’Agenzia rispondendo a quell’indirizzo.

Gli stessi dati forniti ai contribuenti sono messi a disposizione anche della Guardia di finanza che li tratterà in modo autonomo e in qualità di titolare del trattamento.

Come sanare la situazione

Il provvedimento, oltre a definire le modalità di trasmissione e i contenuti della nota di alert inviata, indica come fare per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni. Sono previste due ipotesi:

  • se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipende da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Una volta effettuata la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono iscritti in Rna, Sian e Sipa nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati
  • se, invece, la mancata iscrizione non dipende dagli errori di compilazione sopra indicati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi, sono dovute le relative sanzioni che l’interessato può pagare beneficiando della riduzione prevista dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

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