2 Maggio 2024
Rimborsi Iva dopo la Brexit, valgono le regole per i Paesi Ue
Scaduto il periodo di transizione che ha seguito la Brexit, sulla base dell’Accordo raggiunto tra Italia e Regno Unito lo scorso 7 febbraio, ai rimborsi Iva erogati in relazione a operazioni effettuate con il Paese oltremanica, deve essere applicato, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021, l’articolo 38-ter del Dpr n. 633/1972, che estende le procedure di rimborso Iva ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi in condizioni di reciprocità.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, fornisce chiarimenti sull’argomento.
Con l’uscita dall’Unione europea, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord è considerato Paese terzo rispetto alla Ue, ma per un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020, ai fini doganali, Iva e accise ha continuato a operare come Stato membro.
In particolare, per quanto riguarda l’Iva, nel periodo di passaggio, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito è stato applicato l’articolo 38-bis2 del Dpr n. 633/1972, che fissa i limiti e le modalità di erogazione dei rimborsi Iva a operatori stabiliti in uno Stato Ue e privi di stabile organizzazione in Italia.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte neanche del territorio doganale e Iva dell’Unione europea, di conseguenza, è stato necessario definire nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna. In tale ambito, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra i due Paesi tramite scambio di Note verbali dei rispettivi rappresentanti. L’accordo è in vigore dallo scorso 7 febbraio.
I Governi dei due Stati hanno dichiarato di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso Iva per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, visto che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani. L’accordo è attuato nel rispetto delle legislazioni dei due Stati e dell’appartenenza dell’Italia alla Ue.
Ciò premesso, il documento di prassi precisa che per quanto riguarda i rimborsi erogabili alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con la Gran Bretagna è applicabile, quindi anche retroattivamente, l’articolo 38-ter del decreto Iva che, in sostanza, estende le procedure di rimborso Iva ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi, purché vi siano condizioni di reciprocità. Alla luce dell’accordo, pertanto:
- gli operatori stabiliti in Italia possono presentare istanza di rimborso Iva al Regno Unito in conformità alla normativa vigente nel Paese
- gli operatori stabiliti nel Regno Unito possono chiedere il rimborso Iva al ricorrere dei presupposti stabiliti dall’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del decreto Iva. L’istanza deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 25 Maggio 2026
Dl Carburanti quater, al via le misure di sostegno
Riduzione delle accise, crediti d’imposta e proroga dei versamenti fiscali: nel Dl n.
Attualità 25 Maggio 2026
Corte di Cassazione: natura tributaria per il canone unico degli enti locali
In base al precedente orientamento, che lo inquadrava fra le entrate patrimoniali, le relative delibere non erano assoggettate agli obblighi di pubblicazione previsti per i tributi locali Punto di svolta nella disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge n.
Normativa e prassi 22 Maggio 2026
Fatture dei debitori iscritti a ruolo, ampliato l’accesso alle informazioni
L’Agenzia rende disponibili all’Agente della riscossione i dati sui corrispettivi e le fatture di debitori e coobbligati, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 Definite, con un provvedimento del 22 maggio, le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.
Analisi e commenti 22 Maggio 2026
Principio contabile Oic 10, emendamenti in consultazione
La revisione del documento si è resa necessaria a seguito di un’attività di Post implementation review (Pir) effettuata su un campione significativo di 1030 rendiconti finanziari L’Organismo italiano di contabilità il 20 maggio ha pubblicato in consultazione una bozza di revisione del principio contabile Oic 10, dedicato al Rendiconto finanziario.