2 Maggio 2024
Indennità a esperti distaccati in Ue, non imponibili se a carico dell’Unione
Le indennità pagate a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all’imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposizione nel nostro Paese. È, in sintesi, quanto esposto dall’agenzia nella risposta n. 99 del 2 maggio 2024, a seguito di un’istanza di interpello presentata da un militare dipendente di una forza italiana distaccato presso l’Agenzia europea di sicurezza marittima (Emsa), con sede a Lisbona, in qualità di End (Esperto nazionale distaccato).
In particolare, il Contribuente riferisce che il bando emesso dall’Agenzia specifica che il distacco è disciplinato dalla Decisione della Commissione C (2008) 6866 del 12 novembre 2008, recepita integralmente da EMSA nel suo regolamento, la quale prevede due figure distinte di End: quelli con indennità a carico del bilancio Ue e quelli per cui le indennità sono corrisposte dallo Stato di appartenenza (”senza spese cost free”). Nel caso di specie, si tratterebbe della prima tipologia di End, quindi con indennità a carico del bilancio dell’Unione europea.
Nella risposta fornita, l’Agenzia ricorda in primo luogo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente in base al quale concorrono al reddito tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore (articolo 51, comma 1, del Tuir). Nel caso di prestazioni effettuate in sedi diverse, poi, il successivo comma 8 prevede che ”Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento”.
Per l’esame della situazione sollevata nell’interpello, tuttavia, viene richiamata la risposta n. 559/2022 dell’Agenzia, in cui è stato chiarito che le indennità, giornaliera e mensile, corrisposte agli End cost free dall’amministrazione italiana di appartenenza, dunque con oneri a carico di quest’ultima e non del bilancio Ue, sono imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 51, comma 8, del Tuir. In particolare, è stato osservato come, in tal caso in assenza di una specifica disposizione internazionale che limiti la potestà impositiva dei singoli Stati membri sugli emolumenti erogati agli “End” senza alcun contributo da parte della Commissione europea, le indennità di soggiorno debbano essere assoggettate ad imposizione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa Italiana.
Diversamente, nel caso in esame le indennità pagate all’istante distaccato in qualità di “End” presso l’Agenzia europea di sicurezza marittima sono totalmente a carico dell’Unione europea. Di conseguenza, come prospettato dall’istante, non dovranno essere dichiarate in Italia e non saranno imponibili nel nostro Paese.
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