Normativa e prassi

12 Aprile 2024

Regime doganale del “transito”, come compilare la dichiarazione

Con la circolare n. 10 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo aver constatato alcune prassi poco aderenti alle regole del codice doganale unionale (Cdu), ha puntualizzato le corrette modalità di compilazione della dichiarazione di transito, che consente di trasportare merci da un punto all’altro del territorio dell’Unione, in esenzione da dazi all’importazione e altri oneri.

La dichiarazione, del titolare del trasporto, di vincolo al regime, infatti lo rende responsabile dell’applicazione dello stesso per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dal Cdu (Regolamento Ue n. 952/2013).

In relazione al termine per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione, l’articolo 297 del Cdu dispone che questo sia fissato da quello di partenza. A tal proposito, le Dogane rilevano come il termine di otto giorni, frequentemente individuato nella prassi operativa, entro il quale far giungere la spedizione a destinazione, non appare spesso coerente con i criteri della regolamentazione unionale e con la distanza effettiva tra l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. Pertanto, con la circolare in esame, l’Amministrazione stabilisce, in linea di massima, che per il transito:

  1. nazionale (uffici di partenza e destinazione in Italia) bastano 2 giorni lavorativi
  2. unionale (ufficio di partenza in Itala e quello di destinazione in altro Stato membro) ci vogliono 4 giorni lavorativi
  3. comune (ufficio di partenza in Italia e ufficio d’arrivo in una Parte contraente della Convenzione transito comune (esclusa la Svizzera che, per vicinanza geografica, può rientrare nella tempistica dei transiti unionali) necessitano 8 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda l’identità del mezzo di trasporto, le informazioni da indicare sul documento di transito sono precise. In particolare, vanno riportate le informazioni relative al “Mezzo di trasporto alla partenza, n. 19 05 000 000”, con relativi sotto-dati “Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000”, “Numero di identificazione, n. 19 05 017 000” e “Nazionalità n. 19 05 062 000”. Si tratta di dati obbligatori sia per la dichiarazione di transito ordinaria (D1), sia per quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e per quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3), che puntano a evitare (o a consentire) l’accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto.

Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di indicazioni generiche (“Camion”, “Aereo”, “Rimorchio”, eccetera).

Infine, con la circolare di ieri, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito indicazioni utili rispetto alla sigillatura alla quale sono sottoposte le merci vincolate al regime doganale di transito nonché ai requisiti che consentono agli uffici doganali di adottare misure di identificazione alternative all’apposizione dei sigilli.

Regime doganale del “transito”, come compilare la dichiarazione

Ultimi articoli

Normativa e prassi 10 Dicembre 2025

Franchigia Iva transfrontaliera: le regole per chi aspira al regime

Verifiche concentrate sulla comunicazione preventiva, sulle soglie di fatturato e sulla comunicazione trimestrale.

Attualità 10 Dicembre 2025

Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali

Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025 L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Attualità 10 Dicembre 2025

Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura

Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.

Normativa e prassi 9 Dicembre 2025

Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”

In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.

torna all'inizio del contenuto