Normativa e prassi

12 Aprile 2024

Isa, pronte le regole per acquisire nuovi dati

Definite, con il provvedimento del 12 aprile 2024, le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, o degli intermediari incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Per determinare il punteggio di affidabilità relativo agli Isa ed elaborare la proposta di concordato preventivo biennale riguardante il 2024 e 2025, per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono infatti necessari ulteriori dati, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili agli stessi contribuenti. Tali dati, nel caso in cui vengano ritenuti non corretti, possono essere anche modificati.

Accesso massivo per gli intermediari già delegati al cassetto fiscale e non

In particolare, il provvedimento dispone che, laddove gli incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, devono inviare, tramite Entratel, all’Agenzia, l’elenco dei “clienti” per i quali richiedono gli stessi dati.

In assenza della delega al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire un altro procedimento, che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente. In sostanza, i non delegati devono acquisire le deleghe insieme alla copia di un documento di identità valido del delegante, in formato cartaceo o elettronico. In quest’ultimo caso, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale (articolo 71, Dlgs n. 82/2005).

Nel file inviato va riportato il codice fiscale del richiedente e, per ciascun delegante:

  • il codice fiscale del contribuente
  • il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante
  • il numero e data della delega
  • la tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega
  • gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

Inoltre, va dichiarato il possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata dall’Amministrazione sul proprio sito. In seguito, l’intermediario potrà inviare i file e, dopo 5 giorni, visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali ha richiesto i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

L’Agenzia delle entrate rende disponibili i file contenenti i dati nell’area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.

Con il provvedimento odierno, inoltre, sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui gli incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati.

L’accesso puntuale ai dati

Il provvedimento disciplina, infine, la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati. In particolare, il contribuente può prelevare i dati dal proprio cassetto fiscale, accessibile tramite autenticazione con carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure, per i casi previsti, con le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, al fine di effettuare il prelievo del file con i dati, accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega.

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