Normativa e prassi

12 Aprile 2024

Regime doganale del “transito”, come compilare la dichiarazione

Con la circolare n. 10 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo aver constatato alcune prassi poco aderenti alle regole del codice doganale unionale (Cdu), ha puntualizzato le corrette modalità di compilazione della dichiarazione di transito, che consente di trasportare merci da un punto all’altro del territorio dell’Unione, in esenzione da dazi all’importazione e altri oneri.

La dichiarazione, del titolare del trasporto, di vincolo al regime, infatti lo rende responsabile dell’applicazione dello stesso per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dal Cdu (Regolamento Ue n. 952/2013).

In relazione al termine per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione, l’articolo 297 del Cdu dispone che questo sia fissato da quello di partenza. A tal proposito, le Dogane rilevano come il termine di otto giorni, frequentemente individuato nella prassi operativa, entro il quale far giungere la spedizione a destinazione, non appare spesso coerente con i criteri della regolamentazione unionale e con la distanza effettiva tra l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. Pertanto, con la circolare in esame, l’Amministrazione stabilisce, in linea di massima, che per il transito:

  1. nazionale (uffici di partenza e destinazione in Italia) bastano 2 giorni lavorativi
  2. unionale (ufficio di partenza in Itala e quello di destinazione in altro Stato membro) ci vogliono 4 giorni lavorativi
  3. comune (ufficio di partenza in Italia e ufficio d’arrivo in una Parte contraente della Convenzione transito comune (esclusa la Svizzera che, per vicinanza geografica, può rientrare nella tempistica dei transiti unionali) necessitano 8 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda l’identità del mezzo di trasporto, le informazioni da indicare sul documento di transito sono precise. In particolare, vanno riportate le informazioni relative al “Mezzo di trasporto alla partenza, n. 19 05 000 000”, con relativi sotto-dati “Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000”, “Numero di identificazione, n. 19 05 017 000” e “Nazionalità n. 19 05 062 000”. Si tratta di dati obbligatori sia per la dichiarazione di transito ordinaria (D1), sia per quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e per quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3), che puntano a evitare (o a consentire) l’accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto.

Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di indicazioni generiche (“Camion”, “Aereo”, “Rimorchio”, eccetera).

Infine, con la circolare di ieri, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito indicazioni utili rispetto alla sigillatura alla quale sono sottoposte le merci vincolate al regime doganale di transito nonché ai requisiti che consentono agli uffici doganali di adottare misure di identificazione alternative all’apposizione dei sigilli.

Regime doganale del “transito”, come compilare la dichiarazione

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Giugno 2026

Contributi Inps per Enti bilaterali, pronte le causali contributo

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 26 Giugno 2026

Conciliazione su atti di recupero: via libera a 31 codici tributo

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Attualità 26 Giugno 2026

Circolare sul Codice della crisi, la seconda parte in consultazione

Da oggi e fino al 24 luglio è possibile inviare suggerimenti e osservazioni all’Agenzia prima dell’approvazione definitiva della Parte II del documento di prassi Prosegue il percorso di ascolto approfondimento dell’Agenzia delle entrate sulle norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dl n.

Attualità 26 Giugno 2026

Catasto europeo, innovazione e futuro si sono dati appuntamento a Sarajevo

L’Agenzia delle entrate ha preso parte alla 41esima edizione del vertice che riunisce i Paesi in cui vige il sistema tavolare, quest’anno ospitato nella capitale della Bosnia Erzegovina Sarajevo si è trasformata per tre giorni nel cuore dell’innovazione catastale europea.

torna all'inizio del contenuto