Normativa e prassi

11 Aprile 2024

Trust testamentario con immobili, successione con modello cartaceo

In caso di attribuzione dei beni vincolati al trust tramite testamento, se sono ricompresi immobili o diritti reali immobiliari la dichiarazione di successione deve essere effettuata tramite presentazione del modello 4 cartaceo all’ufficio delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio del disponente de cuius. L’adempimento non può essere effettuato online perché, al momento, non sono determinabili le imposte ipo-catastali in misura fissa.

Con la risposta n. 90 dell’11 aprile 2024 l’Agenzia delle entrate risolve il dubbio relativo alle modalità di presentazione della dichiarazione di successioni di un trust, istituito in Italia nel 2021 dalla disponente, residente in Italia. Beneficiario è il figlio della disponente o, in sua mancanza, la moglie di quest’ultimo o, in sua mancanza, una fondazione. Il trust termina al compimento del settantacinquesimo anno di età del beneficiario o, in sua mancanza, del coniuge o, in sua mancanza, al 31 dicembre 2050.

La disponente, deceduta nel 2022, ha nominato, con testamento, il trust erede universale.

Il trustee, ossia colui che gestisce i beni vincolati nel trust a salvaguardia dei beneficiari, dovendo presentare la dichiarazione di successione, ha incaricato un notaio dei relativi adempimenti e chiede chiarimenti riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione stessa.

L’Agenzia delle entrate delinea, innanzitutto, le caratteristiche e gli effetti del trust, spiegando che si tratta di un rapporto giuridico fiduciario con cui un “disponente” (o settlor), con un negozio unilaterale trasferisce a un altro soggetto, ossia il trustee, beni (di qualsiasi natura), affinché li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo dell’organismo stesso per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente.

La conseguenza principale dell’istituto è la segregazione dei beni confluiti nell’organismo creato, i quali costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari e, quindi, non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Sull’argomento, come ha ricordato anche l’istante, importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 34/2022 (vedi articolo “Disciplina fiscale dei trust, il punto sulle novità normative”).

Tra l’altro il documento di prassi ha precisato che, in generale, gli atti di costituzione del trust e quelli con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi dell’istituto stesso, non pagano l’imposta di successioni e donazioni poiché, come affermato anche dalla Cassazione, tali atti non sono attribuiti in via definitiva al trustee, che ha solo il compito di amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari effettivi.

Per la stessa ratio, sono soggetti, invece, all’imposta i trasferimenti dei beni vincolati ai beneficiari dell’istituto.

Riguardo alle imposte ipotecaria e catastale, la stessa circolare ha chiarito che le formalità e le volture catastali connesse agli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust al momento della costituzione del vincolo di destinazione scontano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre quelle effettuate per l’attribuzione di beni dal trustee ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Detto ciò, l’Agenzia precisa che il suddetto principio generale è applicato anche quando, come nel caso oggetto dell’interpello, la dotazione dei beni nel trust è avvenuta mortis causa, attraverso testamento con cui la stessa disponente ha nominato quale erede universale il trust.

Le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria sono avvalorate anche da diverse pronunce della Corte di cassazione in materia (tra le altre, le sentenze nn. 410/2022, 8719/2021 e 19167/2019).

Tornando al caso specifico, considerato che la dichiarazione di successione non può, al momento, essere inviata per via telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, è possibile, afferma l’Agenzia, effettuare l’adempimento tramite la presentazione del modello 4 cartaceo rivolgendosi presso l’ufficio territoriale competente in base all’ultimo domicilio del de cuius, come indicato nella faq del 5 aprile 2023 per tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica (vedi articolo “Dichiarazione di successione online, ammessa anche in caso di trust”).

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