9 Dicembre 2025
Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”
In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario
L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate. È la precisazione contenuta nella risposta n. 308 del 9 dicembre 2025 con cui l’Agenzia, tenuto conto del parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ha rivisto la precedente posizione interpretativa fornita con la risposta n. 272 del 27 ottobre 2025.
L’interpello in esame ritorna sulla norma di favore introdotta dalla legge di Bilancio 2025, che ha previsto la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva pari al 5% allo straordinario prestato dagli infermieri dipendenti da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Nella risposta del 27 ottobre scorso l’Agenzia aveva chiarito che l’imposta sostitutiva vale per le ore di lavoro degli infermieri effettuate in base alla reperibilità, ritenendo quest’ultima prestazione (articolo 44 del Ccnl – Comparto Sanità 20192021) non assimilabile all’orario di lavoro straordinario, autonomamente disciplinato dall’articolo 47 dello stesso Ccnl.
A seguito di apposita richiesta sul significato di “ore di pronta disponibilità”, l’Ufficio legislativo del ministro per la Pubblica amministrazione ha chiarito, con nota del 20 novembre 2025, che in effetti non sussiste una distinzione tra le ore di “straordinario” e quelle derivanti dalla “pronta disponibilità”, prevalendo, in sostanza, non la tipologia ma il concetto oggettivofunzionale dell’attività lavorativa, secondo cui ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario è qualificata e retribuita come lavoro straordinario.
Lo stesso ufficio legislativo ha precisato che la relazione che ha accompagnato la legge e ha quantificato i costi della misura non ha distinto tra le diverse tipologie di straordinario. In pratica il legislatore ha inteso assoggettare alla flat tax del 5% anche i compensi corrisposti per le ore di pronta disponibilità effettuate.
Anche il ministero della Salute, in linea con l’Ufficio legislativo, ha chiarito che «Le disposizioni testé menzionate, dunque, effettuano un esplicito richiamo all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale del Comparto sanità relativo al triennio 20192021che, nello stabilire che il lavoro straordinario sia volto a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, al comma 3 pone dei limiti in merito all’utilizzo delle risorse all’interno delle Unità Operative/Servizi delle articolazioni aziendali, prevedendo, per ciascun dipendente 180 ore annuali, quale limite individuale per il ricorso allo stesso”.
Quindi il servizio di pronta di pronta disponibilità va computato nel calcolo del limite massimo di ore di straordinario espletabili dal dipendente.
In conclusione, l’Agenzia evidenzia come il legislatore ha voluto assoggettare all’imposta sostitutiva con aliquota del 5%, oltre allo straordinario, anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate.
Nella domanda di interpello viene chiesto anche un chiarimento su come vanno considerate le ore riferibili alle “Prestazioni svolte in sede elettorale”, cioè le attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, che sono retribuite come straordinario. Su questo argomento, l’Agenzia risponde che le ore riferibili a queste prestazioni trovano una specifica disciplina nell’ambito del contratto collettivo di settore e non sono riconducibili alla nozione di lavoro straordinario contenuta nell’articolo 47 del CCNL.
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