10 Dicembre 2025
Franchigia Iva transfrontaliera: le regole per chi aspira al regime
Verifiche concentrate sulla comunicazione preventiva, sulle soglie di fatturato e sulla comunicazione trimestrale. Regole anche per la cessazione dalla disciplina agevolativa
Con il provvedimento del 10 dicembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito i controlli sugli adempimenti delle imprese che intendono avvalersi del regime speciale di franchigia Iva. Il documento arriva dopo l’attuazione, con il Dlgs n. 180/2024, della direttiva (Ue) 2020/285, che ha introdotto importanti novità per le piccole imprese nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto.
Il provvedimento chiarisce come saranno verificati i requisiti sia per i soggetti stabiliti in Italia che intendono beneficiare del regime in altri Stati membri, sia per quelli non stabiliti che vogliono accedere alla franchigia nel territorio nazionale. Il tutto alla luce delle note esplicative e delle guide pubblicate dalla Commissione europea lo scorso ottobre.
Dopo un lungo elenco di definizioni esplicative, il provvedimento entra nel vivo e stabilisce le specifiche modalità dei controlli legati al nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero.
Controlli sulla comunicazione preventiva
La prima fase riguarda la comunicazione preventiva che le imprese stabilite in Italia devono trasmettere per accedere al regime (vedi “Franchigia Iva transfrontaliera: definita la comunicazione preventiva”).
Trascorso il termine previsto per l’invio (vedi “Pmi, franchigia Iva oltre confine: nuova tempistica per accedere al regime”), i dati inviati vengono sottoposti a verifiche di conformità incrociando le informazioni con quelle già disponibili all’Agenzia.
I controlli riguardano la congruenza del volume d’affari rispetto a:
- fatture elettroniche emesse per operazioni interne e verso la Pubblica amministrazione
- operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia
- corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente
- dichiarazioni annuali Iva
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
In caso di incongruenze, il sistema genera un messaggio di scarto (“Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”), ma l’impresa può ripresentare la comunicazione già dal giorno successivo.
Verifica delle soglie di fatturato
L’Agenzia controlla anche il rispetto delle soglie di volume d’affari fissate dalla normativa:
- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno precedente (se superata, l’accesso al regime è possibile solo dall’anno successivo)
- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno in corso (se superata, la nuova richiesta potrà essere presentata dal secondo anno successivo)
- soglia nazionale di esenzione prevista dallo Stato membro interessato (se superata, il contribuente riceve un messaggio di scarto e potrà ripresentare la comunicazione nei termini stabiliti da quello Stato).
Assegnazione del suffisso “EX”
Un aspetto operativo rilevante è l’attribuzione del suffisso EX al numero di partita Iva:
- l’Agenzia lo assegna quando riceve risposta positiva dagli Stati di esenzione che ammettono il soggetto al regime
- se entro 35 giorni lavorativi uno o più Stati non rispondono, l’Agenzia assegna comunque il suffisso, salvo proroghe richieste per ulteriori verifiche antielusione.
Controlli sulla comunicazione trimestrale
Il provvedimento disciplina anche i controlli sulle comunicazioni trimestrali, prevedendo:
- la verifica dei termini di presentazione e della congruenza dei dati dichiarati
- il rispetto delle soglie nazionali e unionali
- in caso di mancata trasmissione, l’Agenzia invia appositi messaggi agli altri Stati membri per segnalare l’inadempienza.
Cessazione del regime
L’Agenzia ha previsto, inoltre, le regole per la cessazione del regime di franchigia in caso di presunta cessazione dell’attività. In tali ipotesi, Il suffisso EX viene disattivato tempestivamente quando il soggetto passivo ha cessato l’attività o nei casi di cessazione d’ufficio della partita Iva.
La cessazione si presume se, per otto trimestri consecutivi, le comunicazioni inviate riportano importi pari a zero e non risultano operazioni verso soggetti stabiliti in altri Stati di esenzione. In tali circostanze, l’Agenzia procede alla disattivazione del suffisso EX e informa il contribuente tramite la sua area riservata, oltre a notificare gli Stati interessati.
Per riaccedere al regime, il soggetto dovrà presentare una nuova comunicazione preventiva, rispettando eventuali periodi di “quarantena” stabiliti dagli Stati di esenzione.
Nei casi di cessazione d’ufficio della partita IVA, viene automaticamente cessato anche il suffisso EX.
Obbligo di identificazione in Italia per i soggetti non stabiliti
Un’ulteriore novità riguarda i soggetti non stabiliti ammessi al regime di franchigia in Italia:
- se l’Agenzia riceve due segnalazioni consecutive di mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali da parte dello Stato di stabilimento, viene attivata una procedura specifica.
- in questo caso, l’Agenzia comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto deve identificarsi in Italia e presentare la dichiarazione Iva annuale.
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