Normativa e prassi

12 Gennaio 2024

Liberalità formata all’estero, l’imposta di donazione è esclusa

La donazione di denaro che era depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata da un cittadino residente all’estero a un beneficiario, che risiede in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 12 gennaio 2024, fornita a un contribuente italiano, il quale ha ricevuto dalla zia residente in Svizzera una somma di denaro (“di non modico valore”), tramite bonifico bancario partito dal conto corrente estero di quest’ultima. A tal proposito, il contribuente chiede all’Amministrazione se l’operazione rientra nella tassazione prevista per gli atti di successione e donazione.

L’Agenzia, nel rispondere all’istante, ripercorre in prima battuta la disciplina relativa all’imposta di donazione prevista dal Dlgs n. 346/1990 (il Tus), il quale, all’articolo 2, stabilisce che “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
Pertanto, alla luce del criterio di territorialità, se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti “esistenti” sul territorio nazionale.

È necessario, quindi, nel caso in questione, verificare se l’oggetto della donazione, il denaro, possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato. Su questo punto viene in soccorso la Cassazione, la quale, in coerenza al principio di territorialità, ha rilevato (cfr sentenze nn. 8175/2021 e 9780/2023) che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia.

Tirate le somme e considerato che il denaro donato, prima della donazione mediante bonifico, risultava esistente all’estero, in quanto depositato su un conto corrente svizzero, l’Amministrazione ritiene che non risulti integrato il presupposto territoriale di cui all’articolo 2 del Tus per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. In assenza dei criteri di collegamento con lo Stato italiano, pertanto, l’atto di donazione in esame, non è da assoggettare all’imposta sulle donazioni.

Liberalità formata all’estero, l’imposta di donazione è esclusa

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