Analisi e commenti

12 Gennaio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 3 Nuova chance per la rivalutazione

L’articolo 1, commi 52 e 53, della legge di bilancio 2024 ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024.

La “proroga” interessa l’istituto della rivalutazione – introdotto dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001 – che consente, ai soggetti non imprenditori, di poter assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze, il valore “rideterminato” sulla base di una perizia, in luogo del costo o del valore di acquisto, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,  parametrata al “valore di perizia”, ovvero a quello risultante da un’apposita perizia di stima giurata, redatta da professionisti abilitati.

La disciplina agevolativa è stata, nel tempo, più volte prorogata e, al contempo, modificata ai fini applicativi – come nel caso della novità introdotta dal precedente Bilancio (legge n. 197/2022, articolo 1, commi da 107 a 109), che ha consentito, per la prima volta, di poter rideterminare anche il costo o valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali (cioè quelle “quotate”) di negoziazione.

La legge di bilancio 2024 in esame dispone ancora una volta la riapertura dei termini alla rivalutazione, prevedendo, al comma 52, la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. La norma dispone, inoltre, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir), posseduti alla data del 1° gennaio 2024, la possibilità di assumere, ai fini fiscali, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 comma 4, lettera a) del Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023.

Rivalutazione 2024: gli elementi caratterizzanti
La manovra di quest’anno riapre “semplicemente” i termini della rivalutazione, ma non cambia le peculiarità della disciplina dell’istituto in esame. I profili oggettivo e soggettivo rimangono immutati e a cambiare, ai fini applicativi, sono soltanto i parametri temporali.
Pertanto, sotto il profilo soggettivo, il Bilancio 2024 conferma che possono accedere alla rideterminazione del valore:

  • le persone fisiche
  • le società semplici e le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir)
  • gli enti non commerciali, per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa i non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Dal lato oggettivo, che sono gli asset detenuti, dagli stessi soggetti al di fuori dell’esercizio di impresa, alla data del 1° gennaio 2024, delle partecipazioni negoziate (già incluse dalla precedente legge di bilancio 2023) e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Sotto il profilo temporale, i nuovi termini della rivalutazione 2024 da tenere in considerazione sono:

  • il 1° gennaio 2024, data in cui i beni interessati dalla rivalutazione devono essere posseduti dal contribuente
  • il 30 giugno 2024, data in cui si deve procedere alla redazione e al giuramento della perizia di stima
  • il 30 giugno 2024, data di decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta sostitutiva.

Con riferimento alla rideterminazione del costo o valore, per il 2024, rimangono valide le indicazioni già fornite dall’Amministrazione finanziaria in alcuni documenti di prassi e precisamente, per la determinazione del:

Rivalutazione 2024: imposta sostitutiva e modalità di pagamento
Per la rivalutazione 2024, il comma 53 della legge di bilancio in esame prevede un’imposta sostitutiva nella misura unica del 16 per cento, il cui pagamento potrà essere effettuato a decorrere dal 30 giugno 2024:

  • in unica soluzione

ovvero

  • ratealmente, in tre quote annuali di pari importo. In tal caso, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando i codici tributo già istituiti con la risoluzione n. 23/2023, con riferimento alla rivalutazione 2023 e precisamente:

  • “8055” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
  • “8056” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
  • “8057” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 10 gennaio 2024
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 11 gennaio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 3 Nuova chance per la rivalutazione

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