12 Gennaio 2024
Liberalità formata all’estero, l’imposta di donazione è esclusa
La donazione di denaro che era depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata da un cittadino residente all’estero a un beneficiario, che risiede in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 12 gennaio 2024, fornita a un contribuente italiano, il quale ha ricevuto dalla zia residente in Svizzera una somma di denaro (“di non modico valore”), tramite bonifico bancario partito dal conto corrente estero di quest’ultima. A tal proposito, il contribuente chiede all’Amministrazione se l’operazione rientra nella tassazione prevista per gli atti di successione e donazione.
L’Agenzia, nel rispondere all’istante, ripercorre in prima battuta la disciplina relativa all’imposta di donazione prevista dal Dlgs n. 346/1990 (il Tus), il quale, all’articolo 2, stabilisce che “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
Pertanto, alla luce del criterio di territorialità, se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti “esistenti” sul territorio nazionale.
È necessario, quindi, nel caso in questione, verificare se l’oggetto della donazione, il denaro, possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato. Su questo punto viene in soccorso la Cassazione, la quale, in coerenza al principio di territorialità, ha rilevato (cfr sentenze nn. 8175/2021 e 9780/2023) che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia.
Tirate le somme e considerato che il denaro donato, prima della donazione mediante bonifico, risultava esistente all’estero, in quanto depositato su un conto corrente svizzero, l’Amministrazione ritiene che non risulti integrato il presupposto territoriale di cui all’articolo 2 del Tus per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. In assenza dei criteri di collegamento con lo Stato italiano, pertanto, l’atto di donazione in esame, non è da assoggettare all’imposta sulle donazioni.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Agosto 2026
Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio
Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.
Analisi e commenti 14 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico
Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.
Normativa e prassi 13 Agosto 2026
Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio
Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.
Analisi e commenti 13 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali
Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.