Attualità

25 Maggio 2023

Nuova prestazione di garanzia per i depositi fiscali senza requisiti

Definite le misure attuative della disposizione del Tua (articolo 23, comma 12 Dlgs n. 504/1995) che prevede, a seguito delle modifiche apportate dal Dl n. 21/2022, la sospensione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’autorizzazione al deposito fiscale in caso di assenza dei requisiti richiesti e la possibilità per il depositario di essere autorizzato dalla stessa Agenzia, previo invio di un’istanza, a proseguire l’attività in regime di deposito fiscale per 12 mesi. Le modalità operative sono stabilite con il decreto del 17 maggio 2023 del vice ministro dell’Economia e delle finanze, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo rende noto il Dipartimento delle finanze, che chiarisce che l’intervento normativo ha risposto alla necessità di integrare la disciplina inerente l’operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio prevedendo un’alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione.

Il soggetto che intende accedere al regime temporaneo dovrà prestare apposita garanzia. Trascorsi i 12 mesi di proroga se non sono state ripristinate le condizioni di garanzia necessarie l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale è revocata.

La sospensione del regime di deposito fiscale prende il via da una comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in cui sono indicati gli elementi che hanno fatto venir meno le condizioni richieste dalla normativa sulla base dei dati rilevati dalle contabilità presentate.

L’esercente ha 20 giorni di tempo dalla comunicazione per presentare elementi che provino invece la sussistenza delle condizioni o per presentare l’istanza di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale per un periodo di 12 mesi prestando adeguata garanzia da sottoporre alla valutazione dell’Ufficio competente. In assenza di tali prove o dell’istanza di accesso al regime temporaneo, l’ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.

Il decreto chiarisce, fra l’altro, che l’importo della garanzia è determinato dall’Ufficio competente nella misura del 100% dell’accisa dovuta su prodotti energetici estratti dal deposito fiscale.

In caso di autorizzazione al regime temporaneo l’Ufficio, nell’arco dei 12 mesi, controlla la sussistenza delle condizioni di garanzia e, se le ritiene inadeguate, sospende l’autorizzazione concessa.

Nuova prestazione di garanzia per i depositi fiscali senza requisiti

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Depositi fiscali e recupero Iva, che fare per il surplus d’imposta

L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.

Attualità 3 Maggio 2024

Attenzione allo “smishing”, falsi rimborsi che corrono via sms

È in circolazione una nuova forma di false comunicazioni dell’Agenzia delle entrate costruite ad arte da malintenzionati per acquisire illecitamente dei dati.

Attualità 2 Maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc, modello fac-simile dell’Agenzia

A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto