Attualità

25 Maggio 2023

Nuova prestazione di garanzia per i depositi fiscali senza requisiti

Definite le misure attuative della disposizione del Tua (articolo 23, comma 12 Dlgs n. 504/1995) che prevede, a seguito delle modifiche apportate dal Dl n. 21/2022, la sospensione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’autorizzazione al deposito fiscale in caso di assenza dei requisiti richiesti e la possibilità per il depositario di essere autorizzato dalla stessa Agenzia, previo invio di un’istanza, a proseguire l’attività in regime di deposito fiscale per 12 mesi. Le modalità operative sono stabilite con il decreto del 17 maggio 2023 del vice ministro dell’Economia e delle finanze, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo rende noto il Dipartimento delle finanze, che chiarisce che l’intervento normativo ha risposto alla necessità di integrare la disciplina inerente l’operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio prevedendo un’alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione.

Il soggetto che intende accedere al regime temporaneo dovrà prestare apposita garanzia. Trascorsi i 12 mesi di proroga se non sono state ripristinate le condizioni di garanzia necessarie l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale è revocata.

La sospensione del regime di deposito fiscale prende il via da una comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in cui sono indicati gli elementi che hanno fatto venir meno le condizioni richieste dalla normativa sulla base dei dati rilevati dalle contabilità presentate.

L’esercente ha 20 giorni di tempo dalla comunicazione per presentare elementi che provino invece la sussistenza delle condizioni o per presentare l’istanza di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale per un periodo di 12 mesi prestando adeguata garanzia da sottoporre alla valutazione dell’Ufficio competente. In assenza di tali prove o dell’istanza di accesso al regime temporaneo, l’ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.

Il decreto chiarisce, fra l’altro, che l’importo della garanzia è determinato dall’Ufficio competente nella misura del 100% dell’accisa dovuta su prodotti energetici estratti dal deposito fiscale.

In caso di autorizzazione al regime temporaneo l’Ufficio, nell’arco dei 12 mesi, controlla la sussistenza delle condizioni di garanzia e, se le ritiene inadeguate, sospende l’autorizzazione concessa.

Nuova prestazione di garanzia per i depositi fiscali senza requisiti

Ultimi articoli

Attualità 23 Aprile 2024

Dichiarazione dei redditi 2024, l’8×1000 contro le tossicodipendenze

Aggiornate e disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le schede per le scelte di destinazione dell’otto per mille dell’Irpef relative alle dichiarazioni dei redditi 2024, che hanno fatto spazio all’opzione “6 – Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche”.

Normativa e prassi 23 Aprile 2024

Regime premiale per gli Isa 2023, pronte le regole di accesso

Si rinnova anche per il periodo d’imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità.

Attualità 23 Aprile 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione, un webinar dedicato agli intermediari

Nei giorni scorsi si è svolto il webinar rivolto agli iscritti all’Istituto nazionale dei revisori legali (Inrl) sulle funzionalità operative dell’area riservata EquiPro e i relativi servizi maggiormente utilizzati, disponibile sul portale www.

Attualità 22 Aprile 2024

La nuova autotutela tributaria, tra l’obbligatoria e la facoltativa

Il decreto legislativo n. 219/2023 ha introdotto cambiamenti di grande rilevanza nell’ambito dell’autotutela tributaria, precedentemente disciplinata dal Dm 37/1997, ora abrogato.

torna all'inizio del contenuto