23 Marzo 2023
Coefficiente di ammortamento al 6%, le misure attuative dell’agevolazione
L’incremento delle quote di ammortamento si applica ai fabbricati strumentali utilizzati dalle imprese che commerciano in determinati beni di consumo, nei limiti della quota ad esse attribuibile per le attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. La maggiorazione spetta non solo a chi svolge esclusivamente attività nei settori del commercio ma anche a favore di coloro che la svolgono prevalentemente. La prevalenza viene determinata sulla base di dati contabili. In caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare l’incremento di ammortamento. Sono alcuni dei punti chiariti dal provvedimento del 22 marzo 2023 siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sull’incremento della deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili utilizzati dalle imprese operanti nel commercio al dettaglio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023.
Le precisazioni contenute nel provvedimento di oggi, partendo dalla definizione di impresa, riguardano fra l’altro le tipologie di attività beneficiarie, i fabbricati, le modalità di determinazione della quota di ammortamento e gli effetti sul consolidato.
La norma di riferimento, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 65-67, legge n. 197/2022), ha stabilito che le imprese operanti in alcuni settori del commercio potranno dedurre dal reddito d’impresa quote di ammortamento dei fabbricati strumentali nella misura del 6 per cento.
La maggiorazione riguarda esclusivamente le imprese che svolgono in via prevalente le seguenti attività, con relativi codici Ateco:
- 47.11.10 (Ipermercati)
- 47.11.20 (Supermercati)
- 47.11.30 (Discount di alimentari)
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari)
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati)
- 47.19.10 (Grandi magazzini)
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici)
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari)
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati)
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati)
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati)
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati)
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati)
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
La prevalenza, chiarisce il provvedimento, si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività elencate e il totale dei ricavi del conto economico.
Il provvedimento precisa, inoltre, che la maggiorazione è riconosciuta sulla base dei presupposti esistenti al termine del periodo d’imposta in corso al momento di prima applicazione della stessa, per cui sono fuori dal perimetro della norma i fabbricati acquistati dagli esercenti oltre la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Parimenti sono esclusi dalla maggiorazione i fabbricati concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili e quelli con coefficiente di ammortamento uguale o superiore al 6 per cento. In relazione ai citati contratti di locazione, leasing o assimilati, però, sussiste una deroga per quelle imprese che non imputano a conto economico i relativi canoni.
Se il fabbricato che beneficia della maggiorazione viene venduto, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare l’ammortamento di favore.
In caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, ad applicare la maggiorazione, nel rispetto ovviamente dei requisiti previsti.
Le imprese aderenti alla tassazione di gruppo, con un patrimonio costituito prevalentemente da beni diversi dagli immobili diretti all’attività d’impresa, possono fruire della maggiorazione per i fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori su indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo, con le stesse modalità e limiti previsti per le imprese che svolgono attività prevalente, indicati nel provvedimento.
Le disposizioni sulla maggiorazione dell’ammortamento si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi successivi periodi.
I requisiti stabiliti con il provvedimento dovranno sussistere per ciascuno dei periodi agevolati.
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