30 Gennaio 2023
Bonus energetici estesi e ceduti: pronti i codici per compensarli
Approvate le regole per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta destinati alle imprese, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, estesi dal Dl “Aiuti quater”(articolo 1, commi 1 e 2, Dl n. 176/2022) a una quota dei costi del mese di dicembre 2022 (vedi articolo “Cessione bonus energetici estesi, stesse regole e nuove scadenze”), arrivano i codici tributo per la loro compensazione in F24, da parte dei cessionari.
Istituiti con la risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023, sono:
- 7742, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”
- 7743, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”
- 7744, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”
- 7745, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
I suddetti codici vanno, quindi, ad aggiungersi a quelli già individuati con la risoluzione n. 72 dello scorso 12 dicembre, per l’utilizzo degli sconti, da parte dei diretti beneficiari (vedi articolo “Bonus energetici dicembre 2022, i codici tributo per andare in cassa”)
Nel modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, i neo istituiti codici trovano collocazione nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui, invece, sia necessario restituire l’agevolazione, devono essere riportati nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno di riferimento” è quello a cui si riferisce il credito e va indicato nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti da più provvedimenti direttoriali, da ultimo, quello dello scorso 26 gennaio, che ha fissato sì le scadenze per la cessione dei bonus relativi al mese di dicembre 2022, ma ne ha anche rettificato altre, riguardanti crediti su spese effettuate in periodi precedenti.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle entrate verificherà in automatico che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello. In tal caso, l’esito negativo sarà comunicato a chi ha trasmesso l’F24 attraverso un’apposita ricevuta, consultabile online.
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