30 Gennaio 2023
Tregua fiscale atti d’accertamento, definizione agevolata delle sanzioni
L’adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento, come delineate dall’ultimo Bilancio (articolo 1, commi da 179 a 185, legge n. 197/2022), grazie al provvedimento siglato oggi, 30 gennaio 2023, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, guadagnano i chiarimenti che portano all’attuazione delle nuove disposizioni.
Rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, e gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023. Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023. Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Ciò premesso, nel provvedimento odierno, è specificato che la definizione agevolata delle sanzioni si applica agli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del Dlgs n. 218/1997) relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023
- inviti al contradditorio (emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5ter e 11, comma 1 del Dlgs n. 218/1997) notificati entro il 31 marzo 2023
o ai pagamenti in acquiescenza, cioè entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. Entro gli stessi termini e alla stessa condizione, sono agevolati anche gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.
La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.
Le somme relative alla regolarizzazione, come anticipato, possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
La procedura di regolarizzazione:
- esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
- non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl n. 167/1990).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio
Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit
Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta
L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef
Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.