30 Gennaio 2023
Regolarizzazione violazioni formali, i dettagli attuativi della misura
La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali. Non rientra nell’ambito di applicazione della sanatoria l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva trattandosi di un errore rilevante ai fini dell’imponibile anche se non risulta dovuta nessuna imposta. Dagli errori sanabili a quelli esclusi, dal perimetro della definizione agevolata prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 166 a 172). Sono alcune delle indicazioni contenute in un provvedimento dell’Agenzia del 30 gennaio 2023, siglato oggi dal direttore Ruffini.
Il provvedimento odierno è emanato in applicazione del successivo comma 173, che demanda all’Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di attuazione dei commi 166-172.
La definizione riguarda le sole irregolarità, infrazioni, inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commessi entro il 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini Iva, Irap, imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e sul relativo pagamento dei tributi. Si tratta, in generale, delle violazioni “non collegate al tributo”, le cui sanzioni sono irrogate mediante gli atti previsti dall’articolo 16 del Dlgs n. 472/1997.
Sì, inoltre, alla regolarizzazione delle violazioni relative ai crediti d’imposta e alle violazioni commesse dagli intermediari e da altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
Il provvedimento traccia diverse esclusioni dalla disciplina di favore. Non rientra nell’ambito di applicazione della sanatoria, per esempio, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva trattandosi di un errore rilevante ai fini dell’imponibile anche se non risulta dovuta nessuna imposta. Esclusa anche la violazione per deduzione di spese o costi relativi a beni non scambiati o servizi non prestati, con la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare di tali componenti indeducibili. Non beneficiano della “regolarizzazione” neanche le violazioni formali oggetto di rapporto concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, cioè al 1° gennaio 2023, o pendente al 1° gennaio 2023 ma per il quale sussiste una pronuncia giurisdizionale definitiva. Parimenti fuori dal perimetro dell’agevolazione anche gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria o i casi di emersioni di beni e attività detenuti all’estero.
Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, si deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa.
La misura di favore prevede, inoltre, la rimozione delle irregolarità e delle omissioni (comma 168), che consiste in sintesi nella regolarizzazione degli errori che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), oltre al versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Il versamento è eseguito per ciascun periodo d’imposta. Se nello stesso anno solare vi sono più periodi d’imposta, il contribuente deve effettuare tanti versamenti quanti sono i periodi d’imposta. Per i periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, il versamento perfeziona le sole irregolarità ed omissioni occorse nell’ultima frazione del periodo d’imposta, cioè in quella che ha termine nell’anno indicato nel modello di pagamento F24. È infine ammesso il riferimento all’anno solare per quelle irregolarità che non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta.
La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Se l’interessato non ha effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o non è in necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile (articolo 6, commi 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs n. 471/1997).
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