12 Marzo 2026
Valori bollati acquistati in contanti: controllo “lungo” oltre i 500 euro
La riduzione di due anni del termine di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva è possibile solo se i pagamenti superiori a tale soglia, sia ricevuti sia effettuati, sono tracciabili
Acquistare valori bollati in contanti, quindi attraverso strumenti non tracciabili per importi superiori a 500 euro non consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito con la risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026, con la quale l’Agenzia delle entrate ha ripercorso le condizioni per l’accesso al beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva previsto dall’articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 127/2015. L’acquisto in contanti di valori bollati del valore superiore a 500 euro non dà diritto alla riduzione. È la sintesi della risposta n. 77 del 12 marzo 2026.
Il caso
La società che si è rivolta all’Agenzia è un soggetto passivo Iva che intende effettuare in denaro contante pagamenti per l’acquisto di valori bollati, da riversare in cassa, di ammontare superiore a 500 euro, non accompagnati da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.
Il contribuente chiede se l’acquisto rientri nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 127/2015 e, conseguentemente, se possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento da esso prevista a favore dei soggetti passivi Iva che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
La disciplina giuridica applicabile
L’Agenzia delle entrate espone la disciplina giuridica applicabile al caso descritto dal contribuente.
L’articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini Iva (articolo 57, comma 1, Dpr n. 633/1972) e delle imposte dirette (articolo 43, comma 1, Dpr n. 600/1973) per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi a operazioni di valore superiore a 500 euro.
In base all’articolo 1 del Dlgs n. 127/2015 la riduzione del termine riguarda i soggetti passivi Iva tenuti alla fatturazione elettronica per le cessioni/prestazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Sul piano oggettivo, la riduzione si applica ai redditi d’impresa o lavoro autonomo e va comunicata nella dichiarazione dei redditi; la riduzione non si applica se, nel periodo, il contribuente ha effettuato oppure ricevuto anche un solo pagamento con mezzi non tracciabili (decreto attuativo Mef 4 agosto 2016).
Le modalità di comunicazione dei presupposti per la riduzione del termine di decadenza sono definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni.
La mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
L’Agenzia chiarisce che nelle operazioni di valore superiore a 500 euro soggette all’obbligo di tracciabilità rientra la totalità delle attività realizzate nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, incluso l’acquisto di valori bollati; l’importo-soglia è, inoltre, comprensivo di tasse ed oneri anche se non incidono sulla base imponibile.
La tracciabilità rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente: occorre che le operazioni attive siano documentate tramite fattura elettronica via SdI (sistema di interscambio) e/o mediante la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi; i soggetti esonerati possono accedere al beneficio solo se vi ricorrono volontariamente (si veda, in particolare, la risposta a interpello n. 438/2022).
La riduzione del termine spetta solo se vengono rispettati tutti i requisiti
L’Agenzia ha, pertanto, concluso che effettuare pagamenti per l’acquisto di valori bollati tramite denaro contante, e dunque attraverso strumenti non tracciabili, per importi superiori a 500 euro, integra un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del Dlgs. n. 127/2015.
Per beneficiare della riduzione è infatti necessario rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge: documentazione elettronica di tutte le operazioni realizzate, tracciabilità, comunicazione in dichiarazione dei presupposti.
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