12 Marzo 2026
L’addestramento dei vigili urbani è un’attività esente da Iva
La formazione impartita alla polizia locale non costituisce un servizio generico, ma un insegnamento qualificato, che risponde a un preciso obbligo normativo
I corsi di formazione rivolti agli agenti della polizia locale, quali l’addestramento al tiro, l’uso del distanziatore telescopico e l’impiego dello spray urticante, rientrano a pieno titolo nel regime di esenzione Iva (articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993. Tali attività, infatti, hanno una finalità strettamente professionale e risultano indispensabili affinché il personale degli enti pubblici possa acquisire o mantenere competenze e abilitazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. La formazione impartita alla polizia locale non costituisce quindi un servizio generico, ma un’attività qualificata che risponde a un preciso obbligo normativo. L’unico limite posto dall’Agenzia riguarda le ipotesi in cui la formazione sia fornita insieme alla cessione di beni senza separazione del corrispettivo, situazione che impedisce di riconoscere l’esenzione e che comporta l’applicazione dell’Iva sull’intera operazione.
La vicenda, risolta dall’Agenzia con la risposta n. 79 del 12 marzo 2026, prende avvio dalla richiesta di una società che, da anni, eroga corsi di addestramento professionale per la polizia locale. L’attività riguarda, da un lato, l’addestramento all’uso dell’arma da fuoco, necessario per il rinnovo annuale dei titoli prefettizi che legittimano il porto dell’arma in servizio e che discendono dalla disciplina della legge quadro sulla polizia municipale, dal regolamento ministeriale sull’armamento e dalle disposizioni del Tulps. Dall’altro lato, la società cura anche l’abilitazione e l’aggiornamento per l’uso del distanziatore telescopico e dello spray Oc, strumenti considerati di autotutela e disciplinati dalla normativa regionale e dal Testo unico sicurezza sul lavoro. In tutti questi casi l’impiego dello strumento richiede un percorso formativo che includa una parte teorica e una pratica, un numero minimo di ore e una verifica finale, nonché la registrazione delle presenze e il rilascio di un attestato conforme al Dlgs n. 81/2008. Gli stessi Comuni, nelle loro determinazioni, confermano che tali corsi sono obbligatori per il personale dei Comandi e necessari per mantenere nel tempo le competenze professionali richieste dalla legge.
La società, in quanto soggetto accreditato a svolgere attività formativa per la polizia locale, chiede se i corsi possano beneficiare dell’esenzione Iva. A sostegno della propria tesi richiama l’articolo 10, n. 20), del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), che disciplina l’esenzione per le attività didattiche e di formazione professionale rese da istituti riconosciuti, e soprattutto l’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993, che considera comunque esenti i versamenti effettuati dagli enti pubblici per i corsi destinati alla formazione, all’aggiornamento, alla riqualificazione e alla riconversione del proprio personale.
L’Agenzia ricostruisce così i principi applicabili. La norma del 1993, ampiamente chiarita da precedenti risoluzioni (ad esempio la n. 16/2006), è stata introdotta per evitare che le pubbliche amministrazioni sopportassero costi aggiuntivi Iva sulla formazione del personale, con conseguente riduzione delle risorse destinate all’aggiornamento professionale. I documenti di prassi hanno inoltre precisato che, per fruire dell’esenzione, non è necessario che l’ente formatore sia una scuola riconosciuta: è sufficiente che il corso sia finanziato da un ente pubblico e rivolto effettivamente al suo personale. Si tratta quindi di una norma più ampia e favorevole rispetto a quella prevista dal decreto Iva, poiché guarda soprattutto alla natura del committente e alla finalità del corso.
Esaminando la documentazione trasmessa dalla società, l’Agenzia osserva che i Comuni committenti sono enti pubblici e che i destinatari dei corsi sono gli agenti della polizia locale, cioè il personale degli stessi enti. Le determinazioni comunali confermano, inoltre, che la formazione non è un elemento accessorio o eventuale, ma un requisito obbligatorio per l’utilizzo degli strumenti in dotazione e per il mantenimento della qualifica professionale. Questo consente di ricondurre senza esitazioni i corsi tra le attività di formazione e aggiornamento del personale, pienamente coerenti con la ratio della norma di esenzione.
La conclusione va da sé: i corsi descritti nell’interpello possono essere fatturati senza applicazione dell’Iva, perché rientrano nel perimetro dell’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993. La prestazione è esente non solo quando mira all’acquisizione di un’abilitazione, ma anche quando riguarda l’aggiornamento periodico di competenze già possedute. Ciò che conta è che la formazione sia funzionale alle attività istituzionali dei dipendenti dell’ente pubblico.
L’unico caso in cui tale regime non può essere riconosciuto riguarda le ipotesi in cui la formazione sia resa insieme alla fornitura di attrezzature, senza distinzione del valore attribuito alle due componenti. In tali circostanze, poiché la prestazione si configura come un’unica operazione indissociabile e il contratto ha un oggetto misto che include la cessione di beni, la fattura deve essere assoggettata a Iva per intero.
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