Normativa e prassi

26 Gennaio 2023

Reddito italiano a macedone, ritenuta sì, ma più leggera

Stabilito che si tratta di redditi di capitale, le somme percepite dalla contribuente residente in Macedonia del Nord, da parte di una società italiana, in seguito al suo recesso quale socia, vanno assoggettate a ritenuta nel nostro Paese. Il prelievo fiscale, però, non deve essere del 26%, ma massimo del 15%, come previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata dai due Stati. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 163 del 26 gennaio 2023, smontando quanto ritenuto dalla contribuente istante, convinta che gli importi in questione non fossero qualificabili come dividendi e, pertanto, non tassabili in Italia con la ritenuta del 26% applicata dalla società.

Nell’argomentare la propria conclusione, l’amministrazione, prima di tutto, inquadra i redditi in questione attraverso l’individuazione del tipo di recesso. In sostanza, dal verbale dell’assemblea dei soci, si evince che la quota della contribuente sarà reintestata proporzionalmente ai soci rimasti. Si tratta, quindi, di recesso “tipico”, poiché la quota di spettanza del socio che recede verrà liquidata attingendo dalle riserve disponibili della Società.
E, in caso di recesso ”tipico”, attuato cioè tramite l’annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell’articolo 2473 del codice civile), gli importi ricevuti dal recedente, per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della stessa partecipazione, costituiscono utile, rientrando tra i redditi di capitale (cfr articolo 47, comma 7, Tuir).

In particolare, l’articolo 2473, comma 4, del codice civile stabilisce che “il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione”.

Inoltre, nello stesso verbale è scritto che, laddove le riserve non fossero sufficienti, i soci interverranno per capitalizzare la società. In ogni caso, non è prevista una cessione della quota dalla contribuente in favore di terzi o degli altri soci.
Pertanto, gli importi ricevuti dall’istante, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione rimborsata, sono qualificabili come utili da partecipazione.
A tal proposito, l’Agenzia ricorda che i non residenti in Italia sono assoggettati a imposta nel nostro Paese sui redditi di capitale corrisposti, fra gli altri, da residenti nel Territorio dello Stato.

Tanto detto va coordinato con gli accordi messi nero su bianco nella Convenzione tra la Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, la quale regola la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati contraenti.

Ebbene, secondo la Convenzione i dividendi che una società italiana distribuisce a una persona fisica residente in Macedonia del Nord, effettivo beneficiario di tali redditi, è assoggettabile, nel nostro Paese, a una ritenuta che non può eccedere il “15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi”.
Come più volte precisato dall’amministrazione finanziaria (cfr risoluzioni nn. 183/2003, 68/2000 e 95/1999), i sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali previa presentazione da parte dei beneficiari del reddito della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione.

Infine, l’Agenzia avvisa la contribuente che, per il rimborso delle imposte già versate o che verranno versate all’Erario in misura superiore al dovuto, dovrà presentare apposita istanza Centro operativo di Pescara, entro 48 mesi dal prelievo dell’imposta.

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