Attualità

12 Marzo 2026

Modifiche al Bilancio 2026: dal Mef rinvii, precisazioni e altro

I ritocchi di prossima adozione mirano a rendere più efficaci e applicabili alcune misure, conciliando esigenze operative, certezza giuridica e sostegno alla competitività delle imprese

Un imminente provvedimento legislativo interverrà su tre aree significative del Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), con l’obiettivo di chiarire, perfezionare o rendere più efficaci alcune disposizioni già approvate. La notizia arriva con un comunicato stampa del ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 marzo 2026.

Le modifiche annunciate, in particolare, riguardano:

  • il contributo amministrativo sulle piccole spedizioni provenienti da Paesi extra‑Ue
  • i criteri di determinazione della base imponibile Iva nelle permute e nelle dazioni in pagamento
  • la disciplina del nuovo iper‑ammortamento per gli investimenti in beni strumentali.

Rinvio del contributo amministrativo sulle piccole spedizioni extra‑Ue
La legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi da 126 a 128) ha introdotto un contributo fisso di 2 euro sulle importazioni definitive di spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, provenienti da Paesi extra‑Ue. Tale misura nasce con l’intento di coprire i costi amministrativi sostenuti dagli uffici doganali per la gestione dei controlli e delle formalità su piccoli invii, particolarmente numerosi nell’ambito del commercio elettronico.
Il provvedimento, in arrivo a breve, rinvierà l’entrata in vigore dell’obbligo al 30 giugno 2026. Questo per consentire all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli di completare l’adeguamento del proprio sistema informativo, così da garantire un’applicazione efficace e uniforme della nuova procedura contributiva.

Base imponibile Iva nelle permute e nelle dazioni in pagamento
L’ultimo Bilancio (articolo 1, commi 138 e 139) ha innovato i criteri di determinazione della base imponibile Iva nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento. 
La disciplina previgente ancorava la base imponibile al valore normale del bene ceduto o del servizio prestato. La nuova norma, invece, sposta l’attenzione sui costi sostenuti dal cedente o prestatore, per effettuare la cessione o prestazione.
Ebbene, per evitare incertezze applicative, la modifica in fieri preciserà che il nuovo criterio si applica solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Per i contratti con data anteriore, continuerà a valere il criterio del valore normale.
Questa scelta risponde a due esigenze fondamentali: tutela del legittimo affidamento degli operatori economici, che hanno costruito i propri rapporti commerciali sulla base della normativa precedente, e certezza del diritto, evitando che contratti già perfezionati siano retroattivamente assoggettati a regole diverse da quelle vigenti al momento della loro conclusione.

Iper‑ammortamento: eliminato il vincolo territoriale sulla produzione dei beni
La terza e ultima modifica interessa la nuova disciplina dell’iper‑ammortamento, prevista dai commi da 427 a 436 della legge di bilancio 2026. Il regime, in vigore per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, introduce una significativa maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile per l’acquisto di beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale in chiave 4.0.

Le aliquote previste sono:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • 50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

La disciplina originaria limitava il beneficio ai beni prodotti in Europa o in Paesi dello Spazio economico europeo. Il nuovo provvedimento eliminerà questo vincolo, estendendo l’agevolazione anche ai beni prodotti al di fuori dell’Ue e dello See.

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