26 Gennaio 2023
La società estera non holding, non si qualifica esterovestita
Alla società estera amministrata dal contribuente residente, la quale non detiene, a sua volta, partecipazioni in compagini italiane e non svolge la funzione di holding, non si applica la norma del Tuir sull’esterovestizione (articolo 73, comma 5-bis) la quale considera esistenti nel territorio dello Stato le società che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia. È il responso dell’Agenzia delle entrate, contenuto nella risposta n. 164 del 26 gennaio 2023.
Nello specifico, l’istante intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Questi, socio e amministratore di una società, che opera nel settore della vendita di prodotti merceologici via internet,
chiede chiarimenti riguardo all’applicazione in capo alla compagine della richiamata disciplina.
A parere dell’Agenzia, dalle informazioni contenute nell’istanza, non risulta che la società estera amministrata dal contribuente detenga, a sua volta, partecipazioni in società italiane e, in particolare, che non svolga la funzione di holding. Pertanto, la stessa non può essere individuata come esterovestita.
Attenzione, però, perché, nel caso, potrebbe rilevare il disposto del comma 3, anziché del 5-bis, dell’articolo 73, secondo cui si considera residente la società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha la sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 7 Settembre 2026
Gli adempimenti nel nuovo Testo unico fra riorganizzazione e novelle legislative
Nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Attualità 7 Settembre 2026
Entrate tributarie: online il bollettino di luglio 2026
Nel periodo gennaio-luglio, si registra per le imposte dirette un aumento di 6.
Attualità 4 Settembre 2026
Credito d’imposta gasolio 2026, domande entro il 15 settembre
L’importo riconosciuto sarà successivamente visibile nel cassetto fiscale dell’impresa all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate Dal 1° al 15 settembre 2026, le imprese dell’autotrasporto e del noleggio autobus con conducente, con sede o stabile organizzazione in Italia, che hanno sostenuto maggiori costi per l’acquisto di gasolio nel periodo compreso tra marzo e agosto 2026 possono presentare domanda per ottenere il credito d’imposta previsto dalla normativa.
Normativa e prassi 3 Settembre 2026
Investimenti nella Zes Unica, ok al leasing ante comunicazione
L’agevolazione spetta anche se contratto e consegna del bene precedono la comunicazione prevista per il 2026.