3 Agosto 2022
Trasferte con mezzo proprio, per il fisco rilevano le tariffe Aci
L’indennità che il datore di lavoro intende corrispondere al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede l’azienda, dovrà considerarsi non imponibile se uguale o inferiore alle tariffe del trasporto pubblico. Se, invece, risulti di importo maggiore, si dovrà considerare reddito di lavoro dipendente solo la parte eccedente. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 405/2022.
Con l’interpello in esame l’istante chiede di sapere se l’indennità che intende riconoscere ai propri dipendenti per l’utilizzo del mezzo personale di trasporto debba concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51comma 1, del Tuir o se possa rientrare nel regime delle trasferte (articolo 51 comma 5 del Tuir).
L’istante ritiene che l’erogazione dell’indennizzo equivalente alla spesa che il dipendente avrebbe effettuato se avesse preso i mezzi pubblici, possa essere equiparata a quella del rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle Aci, per lo svolgimento di attività lavorativa fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 51, comma 5 del Tuir disciplina il regime fiscale delle indennità di trasferta del dipendente. La norma in particolare distingue il trattamento tributario a seconda che la prestazione lavorativa sia svolta o no nel territorio del Comune sede di lavoro. Le indennità per le trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale, in linea di massima, concorrono a formare il reddito, quelle fuori del territorio comunale hanno tre sistemi di tassazione a seconda del rimborso scelto (forfetario, misto e analitico). Per le trasferte fuori dal territorio del Comune è in ogni caso previsto che i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono al reddito se puntualmente documentati.
L’Agenzia nel ripercorrere la normativa e la prassi (articolo 1, comma 5 del Tuir, circolare n. 326/1997, risoluzione n. 92/2005, n. 191/200, n. 53/2009), ricorda quanto indicato nella circolare interna prodotta dall’istante, in cui è prevista un’indennità di trasporto per impossibilità oggettiva di raggiungere con mezzi pubblici il luogo di missione o le diverse sedi di servizio in trasferta durante la stessa giornata lavorativa o quando c’è la possibilità solo usando il mezzo proprio, di evitare le spese di pernottamento.
L’Agenzia evidenzia che nel caso rappresentato dall’istante l’indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale è parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico del mezzo utilizzato dal dipendente, che costituisce, come indicato dalla citata prassi, parametro di riferimento ai fini della detassazione.
In conclusione se l’indennizzo è uguale o inferiore alle tariffe del trasporto pubblico dovrà considerarsi non imponibile, mentre nel caso in cui risulti di importo maggiore, la differenza dovrà essere computata come reddito di lavoro dipendente secondo le previsioni dell’articolo 51 comma 1 del Tuir.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.