Attualità

3 Agosto 2022

Dichiarazione Imu/Impi, il Mef presenta il nuovo modello

Il ministero dell’Economia e delle Finanze anticipa sul proprio sito il decreto 29 luglio 2022, che dà il via libera al nuovo modello di dichiarazione Imu/Impu, corredato da istruzioni e specifiche tecniche, e manda in soffitta il modulo approvato il 30 ottobre 2012. Dal 7 settembre sarà, inoltre, disponibile la versione aggiornata del software di controllo del file compilato. Per le dichiarazioni Impi l’appuntamento è rinviato all’anno d’imposta 2022. Per i due anni precedenti, infatti, i dati comunicati allo Stato saranno messi a disposizione dei comuni senza l’intervento dei contribuenti.

Il nuovo modulo unificato allinea il suo format alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 all’Imposta municipale unica (Imu) e dal Dl n. 124/2019 all’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) istituita in tale occasione in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle stesse strutture.

A regime, la dichiarazione Imu/Impi, in forma cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va rinnovata negli anni successivi.
Il decreto “Semplificazioni”, tuttavia, ha disposto lo slittamento della scadenza relativa al 2021, fino al 31 dicembre 2022 (articolo 35, comma 4, Dl n. 73/2022).

La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati.
Il modulo cartaceo può essere spedito tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio tributi del comune competente. L’ente locale è tenuto a rilasciare una ricevuta di ricevimento. Valido anche l’invio con posta certificata. La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione.

La presentazione attraverso procedura telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline ed Entratel.
Al riguardo, il dipartimento delle Finanze precisa, come anticipato, che dal 7 settembre sarà predisposto un software di controllo che sarà utilizzabile dall’applicativo Desktop telematico per consentire la verifica dei file prima della loro trasmissione. In particolare, per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop telematico, nella categoria “Controlli dichiarazioni varie”, sarà resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). Dalla stessa data verrà eliminata la precedente versione 2.2.1 utilizzata per il “vecchio” modello che non potrà essere, quindi, più trasmesso.
Se all’interno dell’applicativo Desktop telematico è già installata la versione 2.2.1 del modulo, l’aggiornamento avverrà automaticamente all’avvio dell’applicativo successivo al 7 settembre 2022.
È precisato, tuttavia, che le dichiarazioni relative al 2021 già presentate con il precedente format sono comunque valide nel caso in cui contengano dati non differenti da quelli richiesti nel modello approvato il 29 luglio scorso.

Con l’occasione si ricorda che il decreto “Semplificazioni fiscali” ha spostato al 31 dicembre 2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2021 degli enti non commerciali.

Dichiarazione Imu/Impi, il Mef presenta il nuovo modello

Ultimi articoli

Normativa e prassi 7 Ottobre 2024

Gli effetti della delega fiscale, dalle Dogane, punto per punto

Tutte le novità della delega fiscale, recepite nel decreto legislativo n.

Normativa e prassi 4 Ottobre 2024

Adempimento collaborativo, codice di condotta più semplice

Più snella la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (Dlgs n.

Normativa e prassi 4 Ottobre 2024

Riacquisto con diritto di usufrutto, non conta per i benefici prima casa

In caso di vendita, prima dei cinque anni, dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, l’acquisto del diritto di usufrutto di altro immobile non consente di evitare la perdita dei benefici fruiti.

Attualità 4 Ottobre 2024

Bonus cinema, istruttorie terminate nuovi beneficiari e nuovi decreti

Nuovi beneficiari per gli investimenti nelle sale cinematografiche e nelle industrie tecniche del settore.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?