Attualità

1 Giugno 2022

Imposta di soggiorno, dichiarazione fino al 30 giugno per il 2020 e 2021

Dal 30 maggio è possibile compilare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021. Quest’anno, infatti, è previsto un unico invio per entrambi i periodi di imposta, mentre, ordinariamente la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Inoltre, dal 7 giugno, sarà disponibile, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, un servizio che consente di predisporre e inviare interattivamente il modello. L’utente, una volta entrato nella sezione personale deve accedere all’area “Servizi” e cliccare sulla voce “dichiarazioni”. L’adempimento deve essere effettuato entro il prossimo 30 giugno.
È quanto comunica un avviso pubblicato, ieri 31 maggio 2022, sul sito del dipartimento per le Finanze.

Modello, istruzioni e specifiche tecniche sono stati approvati con il decreto Mef dello scorso 29 aprile (vedi articolo “Imposta soggiorno: il Mef approva modello, istruzioni e specifiche”).
Le dichiarazioni possono essere presentate utilizzando i canali telematici (Entratel/Fisconline) dell’l’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che il tributo locale, disciplinato dall’articolo 4 del Dlgs n. 23/2011, può essere introdotto dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
I gestori delle strutture ricettive, e i soggetti che incassano canoni e corrispettivi per locazioni brevi, sono tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno dovuta dai loro clienti per poi riversarla all’ente locale presentando anche la relativa dichiarazione.
La dichiarazione può essere presentata anche da un soggetto diverso dal gestore della struttura, come ad esempio, il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede. In caso di locazioni brevi l’adempimento spetta al “mediatore della locazione” ossia al “soggetto che riscuote il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Il modello può essere presentato, infine, anche da un intermediario abilitato.

Imposta di soggiorno, dichiarazione fino al 30 giugno per il 2020 e 2021

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto