31 Maggio 2022
Impatriati iscritti all’Aire, i codici per prorogare il regime agevolato
Tutto pronto per versare la somma dovuta da ricercatori e docenti iscritti all’Aire o cittadini Ue trasferiti in Italia prima del 2020 e beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime agevolativo introdotto contro la “fuga dei cervelli”, per esercitare l’opzione che consente loro di prorogare il beneficio.
Con la risoluzione n. 24/E del 31 maggio 2022 arrivano infatti i codici tributo “1880” e “1881” che gli interessati dovranno inserire nel modello F24 Elide.
La possibilità di estendere, tramite l’opzione prevista dall’articolo 5, comma 5-ter, del Dl “Crescita”, il periodo di applicazione della tassazione agevolata anche ai suddetti soggetti è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022. In particolare, per usufruire del prolungamento del regime, fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni. L’extra-time si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
Le regole per esercitare l’opzione sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dello scorso 31 marzo (vedi articolo “Ricercatori rientrati prima del 2020, le regole per il regime di favore”), mentre la circolare n. 17/2022 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’argomento (vedi articolo “Bonus per il “rientro dei cervelli”, i chiarimenti in una circolare”).
L’opzione è perfezionata mediante il versamento, in un’unica soluzione e tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. L’adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se tale periodo è terminato il 31 dicembre 2021, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del 31 marzo 2022.
Ebbene, docenti e ricercatori interessati per continuare a beneficiare della tassazione agevolata dovranno versare l’importo dovuto tramite il modello “F24 Elide” indicando i codici tributo:
- “1880” – denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”
- “1881” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
Per quanto riguarda la compilazione del modello, nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere inseriti i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente che opta per l’adesione al regime agevolato,
nella sezione “ERARIO ED ALTRO” vanno indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato
- nel campo “codice”, il codice tributo
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del Dl n. 78/2010, nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
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