Attualità

1 Giugno 2022

Credito d’imposta tessile 2021: utilizzo senza limiti temporali

Entro il prossimo venerdì 10 giugno gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, devono inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardante l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Ricordiamo un’ importante novità introdotta dall’articolo 10-sexies del decreto “Ucraina-bis” che riguarda l’opportunità di utilizzare il bonus non più nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei “periodi successivi”, eliminando così il vincolo iniziale dell’utilizzo nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Il bonus è stato introdotto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che, a causa del lockdown delle attività determinato dall’emergenza da Covid-19, hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi ante-pandemia. In particolare, il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 27 luglio 2021 (vedi articolo “Tax credit settore tessile e moda, pronto l’elenco dei codici Ateco”) ha poi individuato le attività economiche che possono accedere al credito d’imposta.

L’articolo 3, comma 3 del decreto “Sostegni-ter” ha poi ampliato la platea ammettendo anche le imprese operanti nel settore del calzaturiero e della pelletteria e ha aumentato anche il plafond che, nel 2022, passa da 150 a 250 milioni di euro.
Con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 (vedi articolo “Tax credit “Tessile, Moda e Accessori” pronte le istruzioni per la fruizione”) è stato approvato il modello, mentre il successivo provvedimento del 29 ottobre ha previsto due finestre temporali per la comunicazione di accesso al bonus tessile, dal 29 ottobre al 22 novembre 2021 con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, e dal 10 maggio al 10 giugno 2022 con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Infine il provvedimento del 26 novembre 2021 ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile nel 2021 pari a 64, 2944% del credito indicato nella istanza presentata dai beneficiari e con la risoluzione 65/E è stato istituito il codice tributo da utilizzare con il modello F24 per poterne usufruire (vedi articolo “Bonus tessile e moda, ultimo atto: il codice tributo per usufruirne”).

Anche per il 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui spetta l’indennizzo e l’importo massimo del credito fruibile nel 2022 sarà determinato a posteriori in base all’ammontare richiesto.
La modifica apportata dal recente decreto “Ucraina-bis” consente ora di poter utilizzare il tax credit del 2022 senza limiti temporali e recuperare quanto non adoperato nel 2021.

Credito d’imposta tessile 2021: utilizzo senza limiti temporali

Ultimi articoli

Attualità 23 Giugno 2026

Global minimum tax, istruzioni per la Comunicazione centralizzata

Pubblicate le linee guida del dipartimento delle Finanze per la trasmissione dei dati fiscali con il meccanismo di presentazione centralizzata Il 22 giugno il dipartimento delle Finanze  ha pubblicato le nuove Linee guida in materia di imposizione minima globale (https://www.

Attualità 23 Giugno 2026

ViDA, al via la consultazione sulla fiscalità digitale europea

Sul sito del dipartimento Finanze lo schema del decreto legislativo che attuerà parte della riforma europea.

Attualità 23 Giugno 2026

Autotrasporto, stabilite dal Mef le deduzioni forfettarie 2026

L’agevolazione è di 48 euro al giorno per gli imprenditori che nel 2025 hanno effettuato personalmente trasporti oltre il Comune, ed è del 35% di tale importo per i trasporti all’interno del Comune Definite, in base alle risorse disponibili, dal ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le agevolazioni fiscali relative alle deduzioni forfettarie, per le spese non documentate, applicabili dagli autotrasportatori nel 2026.

Attualità 23 Giugno 2026

Canone Tv, in vista la scadenza per la dichiarazione sostitutiva

Chi è titolare di un’utenza elettrica domestica e non ha un televisore deve inviare all’Agenzia l’apposito modello entro il 30 giugno per evitare l’addebito in bolletta da luglio a fine anno Ancora una settimana a disposizione dei titolari di un contratto di energia elettrica residenziale per presentare la dichiarazione con cui attestano di non possedere un apparecchio televisivo ed evitare così l’addebito automatico del canone nella bolletta della luce per il secondo semestre del 2026.

torna all'inizio del contenuto