5 Gennaio 2022
Cfp e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne
Con un avviso pubblico, il ministero del il Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021) alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.
Beneficiari
Potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Pnrr per risollevare il settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.
Credito d’imposta o contributo a fondo perduto
Il sostegno economico può arrivare ai destinatari in due modi.
La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
La somma non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap.
L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.
Uno sguardo al turismo e l’altro all’ambiente
Gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione, in linea generale, devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri.
La sovvenzione può essere richiesta anche per la realizzazione di terme, interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’incentivo, il ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul sito del ministero entro 30 giorni dall’avviso in esame.
L’istanza viaggia online
La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti.
Fa fede la data
I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.
Per il credito d’imposta, F24 alla mano
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.
Il cfp arriva con bonifico
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.
Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.
In aiuto anche il finanziamento agevolato
E se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.
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