6 Maggio 2026
La circolare del Terzo Settore (2) A scelta, i regimi forfettari
Sono due, uno generale per gli Ets non commerciali e l’altro per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
A seguito dell’entrata in vigore del titolo X del codice del Terzo settore (Dlgs. n. 117/2017), la circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle entrate ha illustrato la disciplina fiscale applicabile agli Ets, chiarificando le aree di compatibilità e le specificità rispetto alle disposizioni dettate dal Tuir.
L’articolo di oggi è dedicato ai regimi forfettari previsti per gli Ets.
Il Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2027) prevede due regimi forfettari distinti per gli Enti del terzo settore: un regime “generale”, applicabile gli Ets non commerciali, e uno speciale, previsto per le per le attività commerciali svolte dalle Associazioni di promozione sociale (Aps) e dalle Organizzazioni di volontariato (Odv). Entrambi i regimi sono applicabili a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le condizioni di accesso e il trattamento fiscale corrispondente alle due tipologie.
Il regime forfettario per gli Ets non commerciali
Il regime forfettario “generale” è disciplinato dall’articolo 80 del Cts che ricalca, sostanzialmente, la disciplina dettata dall’articolo 145 Tuir per gli enti non commerciali.
Possono accedervi gli Enti del terzo settore non commerciali, ossia gli Ets iscritti al Runts (Registro unico del Terzo settore) che si configurano come non commerciali (articolo 79, comma 5, del Cts, per approfondire vedi articolo La circolare sul Terzo settore, la qualificazione fiscale degli enti).
Gli Ets non commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale (articolo 5 Cts) e delle attività diverse (articolo 6 Cts) svolte con modalità commerciali, un coefficiente di redditività. La circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che, anche se non specificamente menzionati dal Codice, anche i proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi svolta in forma continuativa, quando assume la natura di attività commerciale secondo i principi del Tuir, possono essere assoggettabili ai coefficienti di redditività del regime forfettario.
Un’altra importante caratteristica evidenziata dalla circolare è che a questo regime opzionale possono accedere anche gli Ets non commerciali che si trovano in contabilità ordinaria per aver superato i limiti per la contabilità semplificata, ossia 500mila euro per le imprese che hanno ad oggetto prestazioni di servizi e 800mila euro per le altre attività (articolo 18 del Dpr n. 600/1973). Si tratta di una differenza rispetto all’articolo 145 del Tuir, che è fruibile invece solo dagli enti non commerciali per i quali ricorrano i presupposti dettati dall’articolo 18 del Dpr n. 600/1973.
I coefficienti di redditività sono diversi a seconda che l’Ets effettui prestazioni di servizi o altre attività, con le seguenti gradazioni:
|
Attività di prestazioni di servizi |
|
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Ricavi |
coefficiente |
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fino a 130mila euro |
7% |
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da 130.001 a 300mila euro |
10% |
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oltre 300mila euro |
17% |
|
Altre attività |
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|
Ricavi |
coefficiente |
|
fino a 130mila euro |
5% |
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da 130.001 a 300mila euro |
7% |
|
oltre 300mila euro |
14% |
Ai proventi così calcolati si aggiungono i componenti positivi previsti dal Tuir: plusvalenze (articolo 86 Tuir), sopravvenienze attive (articolo 88 Tuir), dividendi e interessi (articolo 89 Tuir) e proventi immobiliari (articolo 90 Tuir).
Se l’ente esercita contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi prodotti dall’attività prevalente. In mancanza di apposita annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le prestazioni di servizi.
I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in base al Tuir, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario, mentre le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato in base al regime forfetario secondo le regole ordinarie del Tuir.
Come si esercita l’opzione
L’opzione per la scelta del regime forfettario va effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, comunque, per almeno un triennio. Anche la revoca dell’opzione va effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e produce effetti dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa viene presentata. Gli enti che intraprendono un’attività commerciale possono indicare l’opzione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10).
Gli Ets non commerciali che optano per il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa).
Per gli Ets non commerciali l’articolo 80 non prevede un regime forfettario parallelo ai fini Iva, per cui restano applicabili le disposizioni previste dal Dpr n. 633/1972.
Il regime forfettario “speciale” per Aps e Odv
L’articolo 86 del Codice del Terzo settore ha previsto un regime forfettario “speciale” per le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv) che ha riflessi ai fini delle imposte dirette e dell’Iva e sulla semplificazione degli adempimenti.
Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dei servizi di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (articolo 35 Cts).
Le organizzazioni di volontariato sono anch’esse enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta; sono composte da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Dalle definizioni citate emerge che le Aps agiscono prevalentemente nell’interesse dei propri associati o familiari, mentre le Odv operano generalmente a favore dei terzi.
Poiché la norma non detta indicazioni contrarie, la circolare evidenzia che possono accedere al regime forfettario anche le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che assumono natura commerciale.
I requisiti di accesso indicati sono invece due: gli enti devono essere iscritti al Runts nella sezione speciale prevista per Aps e Odv e devono aver percepito ricavi ragguagliati al periodo d’imposta inferiori o uguali alla soglia di 85.000 euro oppure alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. Per i soggetti di nuova costituzione che abbiano il primo periodo di gestione inferiore all’anno solare, la soglia limite cui fare riferimento per rientrare nel forfettario va rapportata al periodo di gestione effettivo computato in giorni.
Una volta verificata la soglia, il reddito imponibile è calcolato moltiplicando il coefficiente dell’1% per le Odv e il 3% per le Aps per l’ammontare dei ricavi.
La circolare n. 1/2026 ripercorre gli aspetti tributari contenuti nell’articolo 86 del Cts e si sofferma sui proventi su cui applicare i coefficienti di redditività e che rientrano nel plafond. In particolare, sono ricompresi i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale commerciali in base al CTS e le attività diverse, se svolte in forma d’impresa nonché, pur non essendo espressamente richiamati dalla norma, i corrispettivi derivanti alla raccolta fondi effettuata mediante la vendita di beni e servizi se effettuata in modo continuativo. Non vi rientrano invece i proventi derivanti da attività commerciali svolte in modo occasionale, riconducibili tra i redditi diversi e più precisamente nell’articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir.
Non rientrano nel regime forfettario i componenti positivi diversi dai ricavi, come le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi, gli interessi e i proventi immobiliari, che quindi vanno assoggettati a tassazione ordinaria e non concorrono al raggiungimento della soglia massima rilevante ai fini della permanenza nel regime.
Come si esercita l’opzione per il regime forfettario
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfettario comunicando nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio di attività di presumere il possesso dei requisiti prescritti dalla legge. L’opzione è valida per almeno un triennio e resta valida per ciascun periodo d’imposta successivo, fino a quando resta la concreta applicazione della scelta operata e purché permangano le condizioni previste per l’accesso al regime forfettario.
Il regime forfettario, infatti, cessa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è superata la soglia dei ricavi o vengono meno i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
L’adesione al forfettario per le Aps e le Odv comporta alcuni effetti specifici in tema di trattamento Iva e semplificazioni contabili. In particolare, le Aps e gli Odv, pur mantenendo l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e i registri prescritti da disposizioni diverse da quelle tributarie, usufruiscono dei seguenti benefici:
- sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili
- non applicano la ritenuta alla fonte (salvo obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi non soggetti a ritenuta e il relativo ammontare)
- non devono emettere fattura (salvo il caso di operazioni per cui le Aps e gli Odv risultino debitori di imposta)
- non sono tenute alla certificazione dei corrispettivi
- non esercitano la rivalsa Iva (di conseguenza non hanno diritto alla detrazione Iva)
- sono esonerati dal versamento dell’Iva e dagli altri adempimenti Iva, compresi la presentazione della dichiarazione annuale, la comunicazione delle liquidazioni periodiche e la tenuta dei registri iva
- sono esonerati dall’applicazione degli Isa (Indici sintetici di affidabilità).
Ai fini Iva l’articolo 86 del Cts ricalca nella sostanza le regole del regime forfettario (articolo 1, commi 58-63 della legge n. 190/2014). La circolare riprende una ad una le semplificazioni previste dalla normativa in tema di Iva e fornisce chiarimenti ulteriori, per esempio specificando che se gli enti aderenti al regime forfettario, pur esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, provvedono comunque ad emetterne, ad esempio per richiesta del committente o cessionario, la fattura elettronica dovrà riportare il codice natura N2.2.
Gli interventi del Codice del Terzo settore sul regime forfettario della legge n. 398/1991
Il Cts ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo già previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Ciò significa che gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare applicano le disposizioni previste dal Cts dal 1° gennaio 2026; invece per gli enti con l’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la novella legislativa avrà effetto dal giorno successivo alla fine del periodo d’imposta dell’ente in corso al 31 dicembre 2025.
Due sono le modifiche apportate:
- la disapplicazione del regime per gli enti del Terzo settore
- l’abrogazione delle norme che attualmente estendono l’applicazione del regime alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
In termini pratici, a seguito delle modifiche introdotte dal Cts, il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/1991 continuerà a trovare applicazione soltanto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno le qualifiche di Ets perché non iscritte al Runts.
Scattati i termini di passaggio appena evidenziati, invece, il regime non si applica più, a prescindere dall’iscrizione o meno al Runts, alle associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, nonché per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Continua
La prima parte è stata pubblicata lunedì 4 maggio 2026 (La circolare sul Terzo settore, la qualificazione fiscale degli enti)
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