Normativa e prassi

6 Maggio 2026

Certificato di eseguita formalità senza la qualifica del firmatario

La semplificazione, in vigore da luglio, prevede che la firma digitale posta sul documento restituito telematicamente al richiedente non specifichi più la funzione del Conservatore che lo sottoscrive

Un aggiornamento tecnico nel campo delle formalità dei registri immobiliari. Dal 1° luglio 2026, il certificato di eseguita formalità che viene restituito per via telematica al richiedente sarà firmato digitalmente dal Conservatore o dal suo sostituto senza l’indicazione delle funzioni del firmatario. È quanto stabilisce il provvedimento del 27 aprile 2026 a firma congiunta del direttore dell’Agenzia e del capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia, pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale.

Un servizio interno alle procedure telematiche per la trasmissione delle formalità ipotecarie consente comunque agli utenti di verificare le qualifiche di Conservatore o di Sostituto Conservatore territorialmente competenti alla firma del documento.

L’evoluzione digitale delle Conservatorie

Il documento, prima di introdurre la nuova regola sulla sottoscrizione digitale del certificato di eseguita formalità, ricostruisce dettagliatamente l’evoluzione normativa che ha portato alla progressiva informatizzazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e ha regolato l’uso di sistemi telematici per la registrazione, trascrizione, iscrizione e altri adempimenti relativi agli atti immobiliari (registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione, voltura). In particolare, richiama le numerose disposizioni che hanno introdotto l’informatizzazione dei servizi immobiliari, disciplinato le modalità di trasmissione telematica degli atti, regolato la firma digitale, definito le regole sulla gestione documentale e sulla protezione dei dati personali ed esteso progressivamente, tramite provvedimenti interdirigenziali, i soggetti e gli atti che possono utilizzare la trasmissione telematica.

Tra i più recenti richiami normativi, il testo cita i provvedimenti interdirigenziali emanati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia, che hanno esteso l’uso delle procedure telematiche agli atti delle pubbliche amministrazioni (23 gennaio 2024), ai soggetti incaricati della riscossione delle entrate locali (31 ottobre 2024) e alle procure della Corte dei conti per gli atti a tutela del credito erariale (11 dicembre 2024).

La novità del provvedimento
Il provvedimento del 27 aprile ha lo scopo, in particolare, di allineare le modalità di sottoscrizione del certificato di eseguita formalità nei registri immobiliari, restituito per via telematica, all’evoluzione normativa che ha interessato e semplificato la procedura telematica delle firme digitali. A tal fine, prevede la sostituzione delle regole contenute nei precedenti provvedimenti interdirigenziali, eliminando la necessità di specificare, nella firma digitale, le funzioni del firmatario del certificato.

La novità entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio.

Certificato di eseguita formalità senza la qualifica del firmatario

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