Normativa e prassi

4 Gennaio 2022

Cfp “attività chiuse” non spettante: pronti i codici per restituirlo

Con la risoluzione n. 2 del 4 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo che consentiranno la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto, previsto in favore delle attività economiche chiuse forzatamente a causa della pandemia dall’articolo 2, del Dl “Sostegni-bis e dall’articolo 11 del Dl 105/2021) non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide).

Si tratta, in particolare, dell’aiuto economico – erogato, mediante accredito su conto corrente, per favorire la continuità delle attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 (articoli 1 e 2, Dl n. 19/2020), è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni – attinto dal fondo stanziato presso il ministero dello Sviluppo economico dal richiamato articolo 2 del “Sostegni-bis”. A tal proposito, lo stesso ministero, con un decreto dello scorso 9 settembre, emanato di concerto con il Mef, ha individuato i beneficiari, l’ammontare del contributo concedibile e le relative modalità di erogazione (vedi articolo “Attività chiuse per misure restrittive, via libera al fondo di sostegno”).

Sulla stessa agevolazione, poi, è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, con il provvedimento direttoriale del 29 novembre 2021, ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’aiuto e, nel dettaglio, ha precisato che:

– le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
– il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472”.

Tanto premesso, per restituire spontaneamente il contributo a fondo perduto non spettante, e versare i relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, potranno essere utilizzati i codici tributo:

  • 8137Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021
  • 8138Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021
  • 8139Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.

Nel modello vanno esposti in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
  • nella sezione “Erario ed altro, nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo appena istituiti.

In tale sezione, vanno inoltre indicati, nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; e nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

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