16 Dicembre 2021
Cfp perequativo del “Sostegni-bis”, i codici per utilizzarlo o restituirlo
Con il codice tributo “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021” via libera alla fruizione bonus introdotto dal decreto “Sostegni-bis” per i soggetti che hanno optato per l’utilizzo in compensazione. Istituiti inoltre i codici tributo “8134”, “8135” e “8136” per coloro che hanno ricevuto il Cfp non spettante, mediante addebito sul conto corrente o tramite utilizzo in compensazione, e intendono restituire spontaneamente le somme in quanto non spettanti. Le novità nella risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021.
Si ricorda che il contributo a fondo perduto perequativo è la misura di aiuto, prevista dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del Dl n. 73/2021 per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che hanno registrato una diminuzione del fatturato tra il 2019 e il 2020 di almeno il 30 per cento.
In sede di compilazione del modello F24, il codice “6957” è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
La stessa risoluzione istituisce, inoltre, i codici tributo:
- “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
per la restituzione del contributo perequativo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, e per il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
In sede di compilazione di “F24 Elide”, i codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati del soggetto tenuto al versamento, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, uno dei codici istituiti
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo da restituire, o la relativa sanzione e gli interessi.
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