Normativa e prassi

28 Ottobre 2021

Partecipazioni rivalutate: cessione ai soci non imponibile

Le attribuzioni di importi, opportunamente documentate, che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo di una società perché esenti, o assoggettati a imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non sono rilevanti per il fisco. Di conseguenza, la cessione ai soci della partecipazione della Spa detenuta da una società semplice, a un valore non superiore a quello di perizia di stima, non fa emergere plusvalenze imponibili. E’ la sintesi della risposta n. 754/2021 dell’Agenzia delle entrate.

Nell’interpello in esame l’istante detiene una partecipazione pari all’80% in un società semplice. Quest’ultima, a sua volta, detiene il 20% di partecipazioni di una Spa. L’istante ha intenzione di cedere tali partecipazioni ai soci, dopo averne rideterminato il valore tramite la perizia giurata di stima e il relativo versamento dell’imposta sostitutiva. Chiede quindi la corretta qualificazione delle somme attribuite ai soci persone fisiche a seguito della cessione delle quote.

L’Agenzia ricorda in via preliminare che il decreto Sostegni-bis ha prorogato al 15 novembre 2021 la scadenza della rideterminazione del valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, detenute alla data del 1° gennaio 2021. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è attualmente prevista nella misura dell’11 percento.
Ricorda inoltre che dal punto di vista civilistico la società semplice determina il proprio reddito imponibile facendo la somma delle singole categorie di reddito indicate nell’articolo 6 del Tuir. Ciò significa che i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrono al reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva e dei redditi esenti (articolo 3 del Tuir).
La distinzione tra il momento dell’assoggettamento a imposta di tale reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello stesso comporta che le successive movimentazioni di redditi già tassati rappresentino mere movimentazioni patrimoniali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi. Quindi la tassazione definitiva in capo alla società semplice in caso di redditi esenti o assoggettati a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte, comporta che le somme non concorrano al reddito delle società e che la distribuzione delle stesse non abbia riflessi fiscali.

In conclusione l’operazione di cessione della partecipazione detenuta da una società semplice non genera una plusvalenza imponibile (articolo 67, comma 1, lettera c-bis), poiché il costo rideterminato è pari al prezzo di cessione. Di conseguenza la distribuzione di tali somme ai soci persone fisiche non prevede alcuna tassazione avendo la società semplice realizzato un reddito pari a zero.
r.fo.
 

Partecipazioni rivalutate: cessione ai soci non imponibile

Ultimi articoli

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

torna all'inizio del contenuto