28 Ottobre 2021
Iva al 4% per le “basi per pinse”, nonostante la classifica doganale
Il prodotto costituito da una miscela di farine, lievito, sale e olio extravergine di oliva, addizionata di acqua, e sottoposto a lievitazione e precottura, secondo la classifica doganale, rientra nella “panetteria fine”, a cui si applica l’Iva al 10 per cento. Per le Entrate, invece, è un prodotto di “panetteria ordinaria” con Iva al 4 per cento. In sostanza, alla “base per pinza” precotta, inscatolata e poi commercializzata, si applica il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, che prevede l’aliquota al 4% per cento per “paste alimentari; cracker e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”
Nella risposta n. 752 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia spiega il perché, nonostante l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli abbia ritenuto un prodotto assimilabile a quello in questione “classificabile nell’ambito del Capitolo 19 della nomenclatura combinata tra le “Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria”, in particolare “alla sottovoce NC 1905 9080 prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao: Altri…”. Tale categoria riguarda “’altri” prodotti che rientrerebbero, piuttosto, nell’ambito della “panetteria fine”, inserita nel n.68) della richiamata Tabella A, parte III, con applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.
A determinare la conclusione ha contribuito, in particolare, l’articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2019 (la n. 145/2018) che ha modificato la norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 2 dell’articolo 75 della legge n. 413/1991, la quale chiarisce cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria”. Ebbene, in seguito alla modifica ora il richiamato comma precisa che “ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune….”.
Quindi, osserva l’Agenzia, per effetto della modifica è necessario individuare all’interno di questa categoria quei prodotti che presentino le caratteristiche indicate dalla norma di interpretazione autentica, che consentono l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento. A tal proposito, in riferimento agli impasti per pizza, la risoluzione n. 527/1993 precisa che le “basi per pizze”, pur rientrando tra i prodotti della “panetteria fine”, sono comunque preparati con gli ingredienti di cui al Titolo III della legge n. 580/1967.
Pertanto, considerato che l’articolo 75, al comma 2, afferma il principio secondo cui tra i prodotti della panetteria ordinaria sono compresi anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della legge n. 580/1967, le cessioni delle “basi per pizze” sono da assoggettare all’aliquota Iva ridotta del 4 per cento, in quanto compresi nel n. 15), Tabella A, Parte II.
In conclusione, considerata la similitudine delle “basi per pinse” a quelle “per pizze” (entrambi prodotti senza aggiunta di altra farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica) alle loro cessioni si applica l’Iva ridotta al 4 per cento.
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