Normativa e prassi

16 Luglio 2021

Consulenza con corrispettivo in azioni per il Fisco conta il valore normale

Una start-up che, in base a un contratto di consulenza (consultancy agreement) con una società quotata in borsa, riceve le azioni di quest’ultima come compenso al raggiungimento di determinati step di ricerca, dovrà considerare come valore fiscalmente rilevante quello normale prendendo a riferimento come esercizio di competenza quello della maturazione dei corrispettivi. È uno dei chiarimenti forniti  dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 479 del 15 luglio 2021.

Nel caso in esame il contratto stipulato tra le parti prevede che il compenso per la start-up avvenga in parte mediante la corresponsione periodica di denaro e in parte attraverso l’emissione di un certo numero di azioni.

L’istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva, delle descritte prestazioni di servizi pagate in azioni, il cui valore nominale non coincide con il valore di mercato del giorno di incasso del corrispettivo (giorno di intestazione dei certificati azionari). L’istante fa presente che per i servizi resi ha maturato il diritto percepire le azioni e deve quindi procedere alla fatturazione evidenziando che il valore nominale dei titoli ricevuti sarà sicuramente inferiore alla loro quotazione.

Ai fini delle imposte dirette l’Agenzia ricorda l’articolo 9, comma 2 del Tuir in base al quale “Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti”. La determinazione del valore normale, specifica il successivo comma 4, deve avvenire “per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese”.

L’Agenzia richiama anche l’articolo 109, comma 1, del Tuir secondo cui, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi “concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”. Il seguente comma 2 prevede che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”.

In conclusione, alla luce delle disposizioni del Tuir richiamate, l’Agenzia ritiene che il valore rilevante ai fini fiscali sia quello normale delle azioni emesse a suo favore, e non nominale come ipotizzato dall’istante, e l’esercizio di competenza sia quello di maturazione dei corrispettivi.

Ai fini Iva, invece, l’Agenzia, come ipotizzato dall’istante, ritiene la prestazione di consulenza non imponibile (articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del Dpr n. 633/1972, essendo la società quotata in borsa che provvede a corrispondere le azioni come compenso, un soggetto passivo non stabilito in Italia. Quest’ultima comunque è tenuta all’emissione di fattura per la prestazione eseguita annotando “operazione non soggetta”, secondo le previsioni dell’articolo 21, comma 6-bis, lettera b) del Dpr n. 633/1972. Anche la valorizzazione del corrispettivo ai fini Iva terrà conto della determinazione del valore normale, come per le imposte dirette.

Riguardo infine agli obblighi di certificazione delle prestazioni, la start-up istante può emettere nei confronti della società committente fattura analogica o elettronica tramite Sistema di interscambio. In quest’ultimo caso non dovrà trasmettere i dati ai fini dell’esterometro (articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015).

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