19 Luglio 2021
Compensazione Iva: garanzia diretta solo se effettuata dalla capogruppo
Una società con sede legale in Irlanda, identificata in Italia, che effettua la liquidazione Iva di gruppo in qualità di controllante e che nel corso del 2020 ha compensato le eccedenze di credito 2019 con eccedenze di debito, in sede di presentazione della dichiarazione Iva 2021, periodo d’imposta 2020, non potrà prestare le garanzie mediante assunzione diretta, per la compensazione operata. È quanto precisato dall’Agenzia con la risposta n. 484 del 19 luglio 2021.
Il chiarimento riguarda la portata della disposizione contenuta nell’articolo 38-bis del decreto Iva, che prevede, per i gruppi di grandi dimensioni con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la possibilità di prestare garanzia tramite assunzione diretta, da parte della società capogruppo o controllante, dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi.
Al riguardo, la società fa presente di avere un patrimonio netto superiore a 250 milioni di euro e di essere controllata da una società capogruppo, che redige il bilancio consolidato con patrimonio netto consolidato anch’esso superiore a 250 milioni di euro, e, per questo, di essere esonerata dalla predisposizione del bilancio consolidato, secondo il diritto dello Stato membro Ue.
L’Agenzia ricorda i chiarimenti forniti con la circolare n. 164/1998 in tema di garanzia per i rimborsi Iva. Il documento di prassi precisa che l’articolo 38-bis del decreto Iva, nel punto in cui stabilisce che la garanzia può essere prestata dalla “società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile”, si riferisce alla società nazionale o comunitaria tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Tale principio è stato ribadito anche dalla risoluzione n. 189/2012, secondo cui occorre far riferimento al soggetto posto al vertice del gruppo e non a una qualunque società della compagine che non è capogruppo.
La citata circolare, inoltre, nell’esaminare la portata della misura nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, ha chiarito che se non vi è identità soggettiva fra la capogruppo ai fini del bilancio consolidato e la controllante ai fini della liquidazione di gruppo Iva, quest’ultima potrà prestare la garanzia direttamente solo quando è obbligata a presentare il bilancio consolidato verificandosi, in tal caso una congiunzione fra la controllante Iva e la controllante civilistica.
L’Agenzia, poi, chiarisce che la risoluzione n. 49/2011, richiamata dall’istante, si basa su tali presupposti: nella procedura di liquidazione di gruppo è stato consentito alla controllante ai fini Iva e capogruppo ai fini del consolidato di prestare diretta garanzia dei crediti delle controllate, utilizzati in compensazione, nonostante la stessa non depositasse il proprio bilancio consolidato ma quello della casa madre statunitense.
Diverso, però, è il caso prospettato dall’istante che è una società non residente, identificata direttamente in Italia, controllante ai fini dell’Iva di gruppo ma non anche capogruppo, che non provvede al bilancio consolidato né deposita quello redatto dalla capogruppo.
Di conseguenza, l’istante non potrà assumere in proprio l’obbligazione di pagamento per garantire le eccedenze di credito generate dalle altre partecipanti alla procedura e compensate nell’Iva di gruppo, né beneficiare dell’esenzione dalla presentazione di garanzia rispetto alle eventuali eccedenze di credito di Gruppo.
Riguardo alla possibilità per la società irlandese di garantire le eccedenze a credito dell’istante e delle controllate, tramite assunzione diretta dell’obbligazione di pagamento, l’Agenzia ritiene che è una soluzione percorribile solo nell’ipotesi in cui la società sia la capogruppo di vertice e rediga un bilancio consolidato con patrimonio oltre i 250 milioni che tenga conto di tutte le società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo (vedi anche circolari n. 164/1998 e n. 32/2014).
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