22 Giugno 2021
Cfp “automatici”, in arrivo per 1,8 milioni di partite Iva
Disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dall’articolo 1 del decreto “Sostegni-bis” (Dl n. 73/2021), a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021). Ad annunciarlo il ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate con un comunicato congiunto.
In particolare, coloro che avevano già ricevuto il contributo di cui all’articolo 1 del decreto “Sostegni” riceveranno automaticamente l’ulteriore contributo, di importo pari al precedente, senza la necessità di presentare alcuna ulteriore istanza all’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Dl Sostegni bis – 1: contributi a due vie, con conguaglio finale”).
Complessivamente, sono oltre 1,8 milioni i beneficiari dei contributi automatici, per un totale di circa 5,2 milioni di euro.
Nello specifico, si tratta di circa 1,77 milioni di bonifici, per un totale di 5.044 milioni di euro che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”. E poco meno di 38mila crediti d’imposta, per un totale di circa 166 milioni di euro, riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione nella precedente domanda.
Nel dettaglio:
Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se il contribuente per il contributo a fondo perduto del primo decreto “Sostegni” aveva optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto “Sostegni-bis” viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale. Se, invece, il precedente contributo era stato riconosciuto, a richiesta del beneficiario, come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore indennizzo automatico sarà fruibile con la stessa modalità, con l’indicazione del codice tributo “6941”, istituito con la risoluzione n. 24/2021 (vedi articolo “Cfp “Sostegni”, pronti i codici per compensazione e restituzione”).
Il nuovo indennizzo è riconosciuto automaticamente a tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”), , purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.